Bollo sulle fatture elettroniche

1. INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.
L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.


Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche recanti l’addebito di corrispettiviimponibili ai fini Iva, e di somme riguardanti spese anticipate ex articolo15 del d.P.R. n. 633 del 1972.
L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. il quale,all’articolo 1, dispone che «Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registriindicati nell’annessa tariffa».

Nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, le somme anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3 del d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633 riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente (es. imposte, tasse,concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti diconservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), potrà trovare applicazione l’articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta dall’imposta di bollo, per quanto di interesse, gli atti relativi alla riscossione edal rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato


Specifiche tecniche 1.6

FATTURAZIONE ELETTRONICA – REGOLE DI PROCESSO
La presente sezione del documento riporta le specifiche tecniche per il colloquio con il Sistema di Interscambio nell’ambito del processo di fatturazione elettronica fra soggetti privati. Tali specifiche sono derivate dalle Specifiche delle regole tecniche di cui all’allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013; a tale documento si rimanda per le regole tecniche di colloquio con il SdI in caso di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le principali novità riguardano:

  • l’attivazione del servizio con cui un soggetto passivo IVA può registrare la modalità prescelta per la ricezione dei file fattura (v. paragrafo 1.5.1.2);
  • la possibilità di recapitare i file fattura tramite la messa a disposizione nell’area autenticata del cessionario/committente (v. paragrafo 1.3.2 Servizio web di messa a disposizione nell’area autenticata dei servizi telematici);
  • l’eliminazione dell’obbligo di valorizzare l’elemento PECDestinatario, in corrispondenza del valore di default (“0000000”) per l’elemento CodiceDestinatario (v. paragrafo 1.5.5);
  • la semplificazione del processo di messa a disposizione del file fattura, in caso di impossibilità di consegna per cause tecniche non imputabili al Sistema di Interscambio (v. paragrafo 1.5.7);
  • la possibilità, per il cedente/prestatore e per il cessionario/committente, di consultare e acquisire, dalla propria area autenticata, le fatture elettroniche o i lotti di fatture elettroniche o i relativi duplicati informatici (v. paragrafo 1.3.2 Servizio web di messa a disposizione nell’area autenticata dei servizi telematici);
  • la comunicazione al cedente/prestatore dell’avvenuta presa visione del file fattura messo a disposizione nell’area autenticata del cessionario/committente (v. paragrafo 1.3.2);
  • l’introduzione nelle ricevute di un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash calcolato con algoritmo SHA-256) per ogni file fattura elaborato (v. paragrafo 1.5.7);
  • l’indicazione di una codifica predefinita per le operazioni relative alla vendita di carburante (v. paragrafo 2.1.8);
  • introduzione di un nuovo valore nella lista associata all’elemento TipoDocumento per l’autofattura di cui all’art. 6, comma 8, d.lgs. 471/97.

Fatture elettroniche nuovo xml

Il tracciato XML delle fatture elettroniche subirà alcuni cambiamenti al fine di automatizzare alcuni processi quali esterometro e precompilata.

  • Saranno maggiormente dettagliati i codice N3 (operazioni non imponibili) ed N6 (reverse charge);
  • Saranno introdotti nuovi tipi di documento:
    • TD13 – TD14 (integrazione delle fatture reverse charge intraUE ed interno);
    • TD15 – TD16 (fatture autoconsumo e cessioni gratuite);
    • TD17 – TD18 (documenti con cui si certifica l’estrazione dei beni da un deposito Iva con o senza versamento dell’imposta);
    • TD19 (cessioni beni ammortizzabili e passaggi interni);
  • Nuove tipologie ritenute: sarà possibile ripetere il blocco dei dati (es. contributo Enasarco e contributo INPS).

Due date fondamentali:

  • 01/04/2020: uso volontario del nuovo tracciato, ovvero le fatture generate con il vecchio tracciato saranno accettate;
  • 01/07/2020: uso obbligatorio del nuovo tracciato, ovvero le fatture generate con il vecchio tracciato saranno scartate.

Corrispettivi elettronici

Dal giorno 1 gennaio 2020 tutti gli operatori economici obbligati ad emettere scontrino o ricevuta fiscale dovranno trasmettere telematicamente ogni giorno i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente può usufruire di due scenari come dettagliato nell’articolo REGISTRATORE TELEMATICO. Occorre notare, che i due sistemi (Registratore Telematico e Procedura web documento commerciale on line) possono essere usati contemporaneamente. In questo caso il sistema dell’Agenzia delle Entrate provvederà a sommare i corrispettivi pervenuti dal registratore telematico con quelli pervenuti dalla procedura web documento commerciale on line.

Termini di invio dei corrispettivi telematici
La memorizzazione dei corrispettivi telematici segue in pratica quella dei vecchi “registratori di cassa”. Devono essere memorizzati singolarmente e “consolidati” giornalmente tramite la così detta “chiusura giornaliera”. La chiusura giornaliera sarà eseguita secondo le istruzioni fornite dal produttore del registratore telematico, in modo che i corrispettivi possano essere contestualmente inviati all’Agenzia delle Entrate. Si ribadisce che per poter eseguire correttamente l’operazione deve essere attivo il collegamento internet, mentre durante il normale ciclo di lavoro la connessione internet non è necessaria, ma non è di ostacolo.

Possono verificarsi quotidianamente situazioni di emergenza che sono di tre tipi:

  • assenza di connessione internet;
  • trasmissione scartata;
  • dispositivo fuori servizio.

In caso di assenza di connessione internet, il registratore non potrà trasmettere il riassunto dei corrispettivi all’Agenzia. I dati dei corrispettivi potranno essere trasmessi nei dodici giorni successivi. In genere il Registratore telematico provvederà autonomamente e periodicamente a connettersi all’Agenzia delle Entrate per effettuare l’invio.

In caso di trasmissione scartata, il termine per effettuare correttamente l’invio è di cinque giorni lavorativi. In casi di mancanza prolungata di connessione internet, è possibile estrarre dal Registratore Telematico e spedirlo all’Agenzia delle Entrate tramite il portale Fatture e Corrispettivi.

Nel caso di dispositivo fuori servizio, è possibile, tramite il portale Fatture e Corrispettivi dichiarare il Registratore Telematico “fuori servizio” e procedere all’immissione dei corrispettivi giornalieri.nel portale Fatture e Corrispettivi.

Periodo Transitorio

Dal 1° gennaio 2020, o dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro (cfr. la risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019 per i criteri di determinazione del volume di affari), tutti coloro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente (cfr. articolo 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), devono assolvere all’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate mediante registratore telematico ovvero utilizzando la procedura web “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Tuttavia, per chi ancora non è riuscito a dotarsi in tempo di registratore telematico ovvero, per la tipologia di attività condotta, non può usare la procedura web “documento commerciale online”, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo sopra richiamato (decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti) non sono applicabili sanzioni se si continuano a emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi giornalieri e trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del 4 luglio 2019.

 Si tratta di una “fase transitoria” per consentire agli operatori economici di dotarsi del registratore telematico in tempi più ampi ma, comunque, non oltre il 31.12.2019 – per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 – e non oltre il 1° luglio 2020 per tutti gli altri soggetti.

Per consentire – in questa fase transitoria – la sola trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri (per i quali si è continuato ad emettere scontrino o ricevuta fiscale), è possibile utilizzare i servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi“.

È possibile anche utilizzare una procedura stand alone, scaricabile sul PC fisso, per predisporre il file della comunicazione contenente i dati dei corrispettivi giornalieri e poi effettuare l’invio del file (mediante upload) all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” a questo link è possibile scaricare il software, seguendo le istruzioni presenti sulla pagina.

Consultazione fatture elettroniche

Consultazione e-fattureL’Agenzia delle Entrate con provvedimento n.ro 1427541/2019 emesso in data 17 dicembre 2019 ha spostato al 29 febbraio 2020 il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche originariamente fissato al 20 dicembre 2019.

L’approvazione del decreto fiscale, approvato in via definitiva del Senato della Repubblica,
cancella l’archiviazione dei soli dati fattura (dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72)
escludendo quindi i dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto della fattura stessa

Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019 e n. 738239 del 30 ottobre 2019, è apportata la seguente modifica:
al punto 8-ter “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio” al primo periodo, le parole “(dal 1° luglio 2019 al 20 dicembre 2019)” sono sostituite dalle parole “(dal 1° luglio 2019 al 29 febbraio 2020)”.


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