Fatture elettroniche – applicazioni Agenzia Entrate

Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Per la predisposizione del file della fattura l’Agenzia delle entrate rende gratuitamente disponibili una procedura web, un’applicazione utilizzabile da dispositivi mobile (da ora in poi app) e un software da installare su PC. Per la predisposizione del file della fattura da trasmettere al SdI con software privati sono utilizzate le specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento.

 

Specifiche tecniche

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Specifiche tecniche SDI v1.5

Il presente documento riporta le specifiche tecniche di cui all’allegato B al DM 55 del 3 aprile 2013, relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione delle fatture di cui all’articolo 1, comma 213, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e delle fatture di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 127/2015, nonché quelle idonee a garantire l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura elettronica.

 

Definizioni

  • AgID (già DigitPA, già CNIPA), l’Agenzia per l’Italia Digitale;
  • Cedente/Prestatore, il soggetto fornitore dei beni/servizi;
  • Certificatore, il soggetto pubblico o privato che emette certificati qualificati di firma conformi alla Direttiva europea 1999/93/CE e nazionale in materia;
  • Cessionario/Committente, il soggetto cliente destinatario dei beni/servizi; – per fattura elettronica, il documento informatico, non contenente codice eseguibile né macroistruzioni, in formato strutturato , trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio e da questo recapitato al Soggetto ricevente ; può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture;
  • Firma elettronica qualificata, la firma elettronica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
  • FTP (File Transfer Protocol), il protocollo di trasferimento dati tra sistemi remoti;
  • HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secured), il protocollo di trasmissione dati su web con ulteriore livello di crittografia ed autenticazione dei dati trasmessi (SSL – Secure Sockets Layer);
  • Intermediario, il soggetto di cui si avvale il Cedente/prestatore per l’emissione e/o la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, o di cui si avvale l’Amministrazione per la ricezione delle stesse
    dal Sistema di Interscambio;- per Messaggio SOAP, messaggio XML, strutturato in un header e in un body, utilizzato nel colloquio tra web services;
  • Riferimento temporale, l’informazione contenente la data e l’ora che viene associata ad uno o più documenti informatici; insieme alla firma elettronica qualificata, caratterizza la fattura elettronica;
  • SdI, il Sistema di Interscambio, vale a dire la struttura istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l’Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244) o verso privati (art. 1, comma 2, decreto legislativo 127/2015);
  • Soggetto emittente, il Cedente/prestatore o l’Intermediario delegato all’emissione della Fattura elettronica;
  • Soggetto ricevente, il cessionario/committente o l’intermediario delegato alla ricezione della Fattura elettronica dal SdI;
  • Soggetto trasmittente, il cedente/prestatore o l’intermediario delegato alla trasmissione della Fattura elettronica;
  • SPC, il Sistema Pubblico di Connettività di cui agli articoli 73 e seguenti del Codice dell’Amministrazione Digitale;
  • SPCoop, la parte del SPC finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni e tra queste e i cittadini;
  • WSDL (Web Service Definition Language), il linguaggio basato su XML per definire un web service e descriverne le modalità di accesso;
  • XML (Extensible Markup Language), l’insieme di regole per strutturare in formato testo i dati oggetto di elaborazione.

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SPID come richiederlo

La richiesta delle credenziali SPID può essere fatta solo da persone maggiorenni

Cosa serve

  • indirizzo email
  • numero telefono cellulare
  • documento identità (carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno) in corso di validità
  • tessera sanitaria con codice fiscale

Nota: potrebbe essere necessario fotografare documento di identità e tessera sanitaria ed allegarli al form di registrazione

 

Cosa fare
Registrandoti sul sito di uno degli 8 Identity provider: Aruba, Infocert, Namirial, Poste Italiane, Register.it, Sielte, TIM, Intesa. Poi, una volta registrato, completare la procedura attraverso una delle modalità offerta dall’Identity provider:

  • via webcam
  • di persona
  • tramite Carta d’identità elettronica, Carta Nazionale dei Servizi attiva o una firma digitale.

I tempi di rilascio dell’identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider.

Con carta d’identità elettronica, CNS o firma digitale

Se si possiede la Carta d’Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi attiva o una firma digitale, puoi completare la registrazione totalmente on line tramite un lettore di smart card da collegare al tuo computer.

Iniziare con ArubaInfoCertIntesaNamirialPoste ItalianeSpidItalia Register.itSielte o TIM

SPID Sistema pubblico di identità digitale

SPID (Sistema pubblico di identità digitale) è il sistema unico di login per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti.

Cittadini e imprese possono accedere ai servizi con un’identità digitale unica – l’identità SPID – che ne permette l’accesso da qualsiasi dispositivo di fruizione (desktop, tablet, smartphone).

L’identità SPID si ottiene facendone richiesta ad uno degli identity provider (Gestore di identità digitale) accreditati. Ciascun utente può scegliere liberamente il gestore di identità preferito fra quelli accreditati (e quindi autorizzati) dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID).

L’autenticazione con SPID si declina in tre livelli di sicurezza delle credenziali, a seconda della tipologia di servizio.

Nel sistema SPID si distinguono i ruoli di:

  • Identity provider (gestore di identità digitale): fornisce le credenziali di accesso al sistema (identità digitali) e gestisce i processi di autenticazione degli utenti.
  • Service provider (fornitore di servizi): mette a disposizione servizi digitali accessibili tramite il login con credenziali SPID.
  • Attribute provider (gestore di attributi qualificati): fornisce attributi che qualificano gli utenti (stati, ruoli, titoli, cariche), finalizzati alla fruizione dei servizi.

AgID, d’intesa con il Garante per la privacy, ha definito le regole tecniche per l’adozione del sistema SPID.
AgID gestisce le procedure di accreditamento dei gestori di identità digitale e svolge inoltre attività di vigilanza sull’operato degli identity provider.

Specifiche tecniche del formato della fattura SDI

INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le specifiche tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l’emissione delle fatture di cui all’articolo 1, comma 213, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché della fatture di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 127/2015.

La fattura elettronica è intesa come un documento informatico non contenente codice eseguibile né macroistruzioni; su di esso può essere apposta:

  • firma digitale (obbligatoria nei casi di fattura destinata ad una Pubblica Amministrazione) che garantisce autenticità dell’origine e integrità del contenuto;
  •  firma XAdES con certificato di firma CA Agenzia delle Entrate (il cosiddetto “sigillo” apposto dal sistema “Fatture e Corrispettivi”), che garantisce la sola integrità del contenuto (ammesso nei soli casi di fattura destinata a privati).

Per quanto attiene al contenuto informativo della fattura, il DPR 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni riporta le informazioni obbligatorie in quanto rilevanti ai fini fiscali. In particolare le informazioni riguardano:

  • data di emissione;
  • numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione (cedente/prestatore e cessionario/committente) e dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del cedente/prestatore;
  • numero di partita IVA del cessionario/committente (o numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento per i soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’UE) oppure numero di codice fiscale se non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione;
  • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, primo comma, n. 2;
  • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • annotazione che la stessa e’ emessa per conto del cedente/prestatore, dal cessionario/committente ovvero da un terzo.

Oltre a queste informazioni, nel definire il contenuto informativo della fattura elettronica si tiene conto di:

  •  informazioni necessarie ai fini di una corretta trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio e da questi al soggetto destinatario;
  •  informazioni necessarie a consentire una completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento con i processi ed i sistemi gestionali e di pagamento;
  •  ulteriori eventuali informazioni che possono risultare utili sulla base delle tipologie di beni/servizi ceduti/prestati e delle esigenze informative intercorrenti tra singolo fornitore e singolo cliente.

Il presente documento si compone di tre parti:

  • nella Parte I, i dati vengono rappresentati secondo una suddivisione che riprende la struttura del file e per ognuno viene riportata la denominazione del relativo campo del tracciato, la descrizione del significato, l’elenco dei valori ammessi e le caratteristiche di utilizzo
  • nella Parte II, i dati vengono descritti nel dettaglio tecnico con particolare attenzione alla loro struttura sintattica ed alle caratteristiche implementative del file
  • nella Parte III viene riportato l’”XML Schema” (xsd).

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