Specifiche tecniche 1.5

L’Agenzia delle Entrate pubblicato le specifiche tecniche 1.5

Dono stati introdotti nuovi controlli per:

  • verificare il corretto utilizzo del codice destinatario “XXXXXXX” (codice di errore 00313)
  • verificare la coerenza di partita IVA e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (codici di errorre 00320 e 00324)
  • verificare la corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita IVA sia quella di un gruppo IVA (codici di errore 00321, 00322, 00325 e 00326)
  • verificare, nei casi di autofattura, che la partita IVA del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore 00323)
  • verificare che l’indirizzo PEC indicato nel campo PECDestinatario non corrisponda ad una casella PEC del SdI (codice di errore 00330)

(paragrafi modificati: 2.1.1 – 2.1.2 – 2.1.4 – Appendice 1)


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Avviso per gli utenti – Obbligo Fattura elettronica

L’agenzia delle Entrate espone questo avviso all’operatore che accede ai servizi della fatturazione elettronica

Gentile Utente,
a partire dal 1° gennaio 2019 è previsto l’obbligo di emettere la fattura elettronica a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.
Questo obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 ed è previsto sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C).

La trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle entrate.

Nel periodo transitorio, che decorre dal 1 gennaio 2019 fino al 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche che la interessano in qualità di cedente/prestatore o cessionario/committente, in conformità alle indicazioni ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali, esclusivamente al fine di realizzare le seguenti funzionalità:

1. acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche, definiti principalmente nell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g) relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (i c.d. dati fattura di cui al Provvedimento del 21/12/2018), che saranno estrapolati e raccolti dall’Agenzia delle Entrate in una banca dati separata e verranno trattati dall’Agenzia per le attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato mediante l’incrocio dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate;
2. realizzazione di un servizio facoltativo attraverso il quale avrà la possibilità di consultare o scaricare i file XML delle fatture emesse e ricevute attraverso SDI nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tale servizio sarà subordinato all’adesione a uno specifico Accordo di servizio che verrà pubblicato nella medesima area riservata entro la data del 1 luglio 2019. In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate assumerà il ruolo di responsabile del trattamento, archiviando le fatture, in nome e per conto suo, in una banca dati dedicata. A partire dalla data di disponibilità del nuovo servizio facoltativo, lei potrà manifestare la volontà di aderire all’Accordo del servizio di consultazione e scarico del file XML della fattura elettronica, comprese le fatture memorizzate nel periodo transitorio. Se Lei è titolare di partita IVA potrà aderire anche attraverso intermediari delegati.
In caso di mancata adesione all’Accordo di cui sopra nei tempi previsti, l’Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio entro 60 giorni dal termine dello stesso e i soli dati fattura verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali accertamenti – vale a dire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento – ovvero definiti gli eventuali giudizi.

In caso di adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l’Agenzia memorizzerà comunque la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi abbia aderito al Servizio.

Resta fermo l’eventuale Servizio di conservazione da lei fruito in base al relativo Accordo di servizio stipulato con l’Agenzia.


 

FAQ 19 luglio 2019

FAQ pubblicate il 19 luglio 2019
Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Aggiornamento delle seguenti FAQ:

  • FAQ n. 2 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 19 luglio 2019.
    Argomento dell’aggiornamento: precisazioni in merito alle deleghe presentate prima del 21 dicembre 2018 relativamente all’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
  • FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 19 luglio 2019 e FAQ n. 38 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 19 luglio 2019.
    Argomento dell’aggiornamento: precisazioni in merito alla gestione dell’ “integrazione” della fattura ricevuta riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72.
  • FAQ n. 50 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 19 luglio 2019.
    Argomento dell’aggiornamento: aggiunta anche nell’App FatturAE del blocco “Altri dati gestionali” per generare una fattura in cui deve essere rappresentato il contributo ENASARCO o anche per altre tipologie di contributi.
  • FAQ n. 55 pubblicata il 22 gennaio 2019 e aggiornata il 19 luglio 2019.
    Argomento dell’aggiornamento: introduzione della descrizione delle modalità di adesione al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” , per recepire le indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
  • FAQ n. 57 pubblicata il 29 gennaio 2019 e aggiornata il 19 luglio 2019 e FAQ n. 58 pubblicata il 29 gennaio 2019 e aggiornata il 19 luglio 2019.
    Argomento dell’aggiornamento: eliminato il riferimento all’invio al sistema Tessera sanitaria.

 


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Data di Emissione della Fattura Elettronica

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la data di La data di emissione della fattura elettronica coincide con la data di trasmissione del file al Sistema di interscambio (SdI).

Data emissione fattura elettronica

Data emissione fattura elettronica

Questa precisazione è contenuta nella circolare 14/E del 2019. Nel caso delle fatture immediate, la data in cui l’operazione è stata effettuata va inserita, invece, nel campo “Data”.


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Riepilogo Codici IVA Per Natura Operazione

Esclusa, solo se fatturata (art. 15 DPR 633/1972)

  N1

  1. interessi di mora;
  2. penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
  3. beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali;
  4. rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.
Non soggetta (fuori campo), solo se fatturata

N2

  1. fatture ricevute da contribuenti forfettari o minimi;
  2. prestazioni di servizi, non soggette per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio:
    • prestazioni rese: servizi generici resi a soggetti passivi UE o extra UE (art. 7 ter DPR 633/1972), o relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere (art. 7 quater c. 1 lettera a) DPR 633/1972);
    • prestazioni ricevute: servizi alberghieri o di ristorazione all’estero (art. 7 quater c. 1 lettera a) e c) DPR 633/1972);
  3. cessioni o acquisti di beni, non soggette per carenza del requisito di territorialità (artt. 7 – 7 septies DPR 633/72), come, ad esempio, la vendita o l’acquisto di beni immobili situati al di fuori del territorio dello Stato;
  4. cessioni o acquisti di denaro, di crediti in denaro, di terreni non edificabili, ecc. (art. 2 c. 2 DPR 633/1972);
  5. cessioni o acquisti in regime monofasico (art. 74 DPR 633/1972), come, ad esempio, la vendita o l’acquisto di generi di monopolio o le schede telefoniche prepagate (per le fatture ricevute, solo se registrate nel registro degli acquisti).
Non imponibile

N3

  1. esportazioni dirette e indirette o improprie (trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente o per suo conto) (art. 8 c. 1 lettera a) e b) DPR 633/72), anche triangolari;
  2. cessioni a/acquisti da parte di esportatori abituali, a seguito di ricevimento/invio della loro lettera di intento (art. 8 c. 1 lettera c) DPR 633/72);
  3. servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, resi o ricevuti (art. 9 DPR 633/72);
  4. cessioni/acquisti (1) di beni intracomunitari (artt. 41 e 42 DL 331/1993), anche triangolari.
Esente

N4

  1. operazioni attive o passive esenti come ad es. le prestazioni sanitarie;
  2. acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 DL 331/1993) (1).
In regime del margine o con IVA non esposta in
fattura

N5

  1. cessioni o acquisti (ad es. da un concessionario di auto) di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, con lo specifico regime speciale (artt. 36 e s. DL 41/95) (2);
  2. cessioni o acquisti con IVA inclusa, ma non esposta in fattura, da parte delle agenzie di viaggi e turismo, con il regime speciale  (art. 74 ter DPR 633/1972).
inversione contabile per operazioni in reverse charge o in caso di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei casi previsti (Provv. AE 27 marzo 2017 n. 58793)

N6

  1. acquisti di beni intracomunitari (1), con fattura integrata con IVA, perché operazione imponibile (3);
  2. prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi:
    • intracomunitari (1)a soggetti passivi italiani, con fattura integrata con IVA, perché operazione imponibile (3)e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto;
    • extracomunitari (1)a soggetti passivi italiani, con l’emissione dell’autofattura con IVA, perché operazione imponibile (3).
IVA assolta in altro stato UE

N7

  1. vendite a distanza a privati UE, in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (artt. 40 c. 3 e 4 e 41 c. 1 lettera b) DL 331/1993), se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso € 100.000 ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato;
  2. prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici o di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (art. 7 sexies lettere f) e g) DPR 633/72, art. 74 sexies DPR 633/72), se il soggetto IVA italiano ha aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop), in Italia come negli altri Stati comunitari (4).
(1) In caso di acquisto intracomunitario la fattura è integrata e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto: i dati della fattura ricevuta devono essere riportati una sola volta, nella specifica sezione dei documenti ricevuti.
(2) Se sono esportazioni, invece, il codice è N3.
(3) Solo per le fatture ricevute in “inversione contabile (reverse charge)”, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6”, vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.
(4) Se, pur essendo esonerato, emette la fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato UE nel quale si trova il consumatore finale, compila con il valore “0” il campo “Aliquota” e quello “Imposta” e riporta nel campo “Natura” il valore “N7”.

 

Fatturazione elettronica – specifiche tecniche

FATTURAZIONE ELETTRONICA – Regole di processo – Specifiche tecniche

La presente sezione del documento riporta le specifiche tecniche per il colloquio con il Sistema di Interscambio nell’ambito del processo di fatturazione elettronica fra soggetti privati. Tali specifiche sono derivate dalle Specifiche delle regole tecniche di cui all’allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013; a tale documento si rimanda per le regole tecniche di colloquio con il SdI in caso di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le principali novità riguardano:

  • l’attivazione del servizio con cui un soggetto passivo IVA può registrare la modalità prescelta per la ricezione dei file fattura (v. paragrafo 1.5.1.2);
  • la possibilità di recapitare i file fattura tramite la messa a disposizione nell’area autenticata del cessionario/committente (v. paragrafo 1.3.2 Servizio web di messa a disposizione nell’area autenticata dei servizi telematici);
  • l’eliminazione dell’obbligo di valorizzare l’elemento PECDestinatario, in corrispondenza del valore di default (“0000000”) per l’elemento CodiceDestinatario (v. paragrafo 1.5.5);
  • la semplificazione del processo di messa a disposizione del file fattura, in caso di impossibilità di consegna per cause tecniche non imputabili al Sistema di Interscambio (v. paragrafo 1.5.7);
  • la possibilità, per il cedente/prestatore e per il cessionario/committente, di consultare e acquisire, dalla propria area autenticata, le fatture elettroniche o i lotti di fatture elettroniche o i relativi duplicati informatici (v. paragrafo 1.3.2 Servizio web di messa a disposizione nell’area autenticata dei servizi telematici);
  • la comunicazione al cedente/prestatore dell’avvenuta presa visione del file fattura messo a disposizione nell’area autenticata del cessionario/committente (v. paragrafo 1.3.2);
  • l’introduzione nelle ricevute di un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash calcolato con algoritmo SHA-256) per ogni file fattura elaborato (v. paragrafo 1.5.7);
  • l’indicazione di una codifica predefinita per le operazioni relative alla vendita di carburante (v. paragrafo 2.1.8);
  • introduzione di un nuovo valore nella lista associata all’elemento TipoDocumento per l’autofattura di cui all’art. 6, comma 8, d.lgs. 471/97.

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