Lug 31, 2019
L’Agenzia delle Entrate pubblicato le specifiche tecniche 1.5
Dono stati introdotti nuovi controlli per:
- verificare il corretto utilizzo del codice destinatario “XXXXXXX” (codice di errore 00313)
- verificare la coerenza di partita IVA e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (codici di errorre 00320 e 00324)
- verificare la corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita IVA sia quella di un gruppo IVA (codici di errore 00321, 00322, 00325 e 00326)
- verificare, nei casi di autofattura, che la partita IVA del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore 00323)
- verificare che l’indirizzo PEC indicato nel campo PECDestinatario non corrisponda ad una casella PEC del SdI (codice di errore 00330)
(paragrafi modificati: 2.1.1 – 2.1.2 – 2.1.4 – Appendice 1)
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Lug 27, 2019
L’agenzia delle Entrate espone questo avviso all’operatore che accede ai servizi della fatturazione elettronica
Gentile Utente,
a partire dal 1° gennaio 2019 è previsto l’obbligo di emettere la fattura elettronica a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.
Questo obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 ed è previsto sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C).
La trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle entrate.
Nel periodo transitorio, che decorre dal 1 gennaio 2019 fino al 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche che la interessano in qualità di cedente/prestatore o cessionario/committente, in conformità alle indicazioni ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali, esclusivamente al fine di realizzare le seguenti funzionalità:
1. acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche, definiti principalmente nell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g) relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (i c.d. dati fattura di cui al Provvedimento del 21/12/2018), che saranno estrapolati e raccolti dall’Agenzia delle Entrate in una banca dati separata e verranno trattati dall’Agenzia per le attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato mediante l’incrocio dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate;
2. realizzazione di un servizio facoltativo attraverso il quale avrà la possibilità di consultare o scaricare i file XML delle fatture emesse e ricevute attraverso SDI nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tale servizio sarà subordinato all’adesione a uno specifico Accordo di servizio che verrà pubblicato nella medesima area riservata entro la data del 1 luglio 2019. In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate assumerà il ruolo di responsabile del trattamento, archiviando le fatture, in nome e per conto suo, in una banca dati dedicata. A partire dalla data di disponibilità del nuovo servizio facoltativo, lei potrà manifestare la volontà di aderire all’Accordo del servizio di consultazione e scarico del file XML della fattura elettronica, comprese le fatture memorizzate nel periodo transitorio. Se Lei è titolare di partita IVA potrà aderire anche attraverso intermediari delegati.
In caso di mancata adesione all’Accordo di cui sopra nei tempi previsti, l’Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio entro 60 giorni dal termine dello stesso e i soli dati fattura verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali accertamenti – vale a dire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento – ovvero definiti gli eventuali giudizi.
In caso di adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l’Agenzia memorizzerà comunque la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi abbia aderito al Servizio.
Resta fermo l’eventuale Servizio di conservazione da lei fruito in base al relativo Accordo di servizio stipulato con l’Agenzia.
Lug 27, 2019
FAQ pubblicate il 19 luglio 2019
Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica
Aggiornamento delle seguenti FAQ:
- FAQ n. 2 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 19 luglio 2019.
Argomento dell’aggiornamento: precisazioni in merito alle deleghe presentate prima del 21 dicembre 2018 relativamente all’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
- FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 19 luglio 2019 e FAQ n. 38 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 19 luglio 2019.
Argomento dell’aggiornamento: precisazioni in merito alla gestione dell’ “integrazione” della fattura ricevuta riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72.
- FAQ n. 50 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 19 luglio 2019.
Argomento dell’aggiornamento: aggiunta anche nell’App FatturAE del blocco “Altri dati gestionali” per generare una fattura in cui deve essere rappresentato il contributo ENASARCO o anche per altre tipologie di contributi.
- FAQ n. 55 pubblicata il 22 gennaio 2019 e aggiornata il 19 luglio 2019.
Argomento dell’aggiornamento: introduzione della descrizione delle modalità di adesione al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” , per recepire le indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- FAQ n. 57 pubblicata il 29 gennaio 2019 e aggiornata il 19 luglio 2019 e FAQ n. 58 pubblicata il 29 gennaio 2019 e aggiornata il 19 luglio 2019.
Argomento dell’aggiornamento: eliminato il riferimento all’invio al sistema Tessera sanitaria.
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Lug 19, 2019
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la data di La data di emissione della fattura elettronica coincide con la data di trasmissione del file al Sistema di interscambio (SdI).
Data emissione fattura elettronica
Questa precisazione è contenuta nella circolare 14/E del 2019. Nel caso delle fatture immediate, la data in cui l’operazione è stata effettuata va inserita, invece, nel campo “Data”.
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Giu 7, 2019
FATTURAZIONE ELETTRONICA – Regole di processo – Specifiche tecniche
La presente sezione del documento riporta le specifiche tecniche per il colloquio con il Sistema di Interscambio nell’ambito del processo di fatturazione elettronica fra soggetti privati. Tali specifiche sono derivate dalle Specifiche delle regole tecniche di cui all’allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013; a tale documento si rimanda per le regole tecniche di colloquio con il SdI in caso di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Le principali novità riguardano:
- l’attivazione del servizio con cui un soggetto passivo IVA può registrare la modalità prescelta per la ricezione dei file fattura (v. paragrafo 1.5.1.2);
- la possibilità di recapitare i file fattura tramite la messa a disposizione nell’area autenticata del cessionario/committente (v. paragrafo 1.3.2 Servizio web di messa a disposizione nell’area autenticata dei servizi telematici);
- l’eliminazione dell’obbligo di valorizzare l’elemento PECDestinatario, in corrispondenza del valore di default (“0000000”) per l’elemento CodiceDestinatario (v. paragrafo 1.5.5);
- la semplificazione del processo di messa a disposizione del file fattura, in caso di impossibilità di consegna per cause tecniche non imputabili al Sistema di Interscambio (v. paragrafo 1.5.7);
- la possibilità, per il cedente/prestatore e per il cessionario/committente, di consultare e acquisire, dalla propria area autenticata, le fatture elettroniche o i lotti di fatture elettroniche o i relativi duplicati informatici (v. paragrafo 1.3.2 Servizio web di messa a disposizione nell’area autenticata dei servizi telematici);
- la comunicazione al cedente/prestatore dell’avvenuta presa visione del file fattura messo a disposizione nell’area autenticata del cessionario/committente (v. paragrafo 1.3.2);
- l’introduzione nelle ricevute di un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash calcolato con algoritmo SHA-256) per ogni file fattura elaborato (v. paragrafo 1.5.7);
- l’indicazione di una codifica predefinita per le operazioni relative alla vendita di carburante (v. paragrafo 2.1.8);
- introduzione di un nuovo valore nella lista associata all’elemento TipoDocumento per l’autofattura di cui all’art. 6, comma 8, d.lgs. 471/97.
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