E-fattura differita

L’E-fattura differita può essere emessa anche per i servizi, se vengono indicati nella stessa gli estremi della “idonea documentazione”, che deve contenere con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti (vedere FAQ 52/2018).
Per i servizi l’idonea documentazione può essere:

  • contratto tra le parti (cedente/cessionario);
  • nota di consegba dei lavori;
  • lettera di incarico per i servizi effettuati;
  • fattura proforma/avviso di parcella;
  • documento attestante avvenuto incasso;
  • relazione professionale (circolare 18/E/2014).

I documenti a corredo della e-fattura differita possono essere analogici o digitale (circolare 8/E/2018). Possono essere quindi conservati anche in forma digitale e non devono essere obbligatoriamente inglobati nel file XML della e-fattura differita.

FAQ n. 52 pubblicata il 21 dicembre 2018
Domanda
L’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.
Risposta
I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.
Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale.


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