Adesione al Servizio di Consultazione delle Fatture Elettroniche (E-Fatture) (B2B)
In seguito alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” l’utente o un suo intermediario specificatamente delegato possono effettuare l’adesione al servizio di “Consultazione” delle fatture elettroniche (download del file delle fatture elettroniche).
Riferimento: Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche.
Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.
Per aderire è necessario collegarsi al sito web delle Entrate “Fatture e Corrispettivi” e confermare la volontà di attivare il servizio, opzione che può sempre essere revocata in qualsiasi momento attraverso lo stesso portale. In questo caso il recesso è immediatamente efficace e comporta l’interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture emesse/ricevute.
Si evidenzia che l’adesione richiesta dal codice fiscale richiedente vale per tutte le Partite IVA ad esso collegate.
L’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici può essere effettuata nell’intervallo temporale 01/07/2019 – 31/10/2019; superato tale termine, se non effettuata esplicita adesione, si assume che il soggetto non voglia fruire dei servizi di consultazione delle fatture elettroniche, che quindi non saranno più disponibili in visualizzazione e download e a seguire verranno eliminate entro il termine previsto dal Garante.
Dopo la prima adesione, nel corso del tempo, ciascun soggetto può comunque esercitare più volte il diritto di recesso ed eventuale nuova adesione, alternando tra l’uno e l’altro, purché la scelta precedente sia stata compiutamente elaborata ed acquisita a sistema.
In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti del rapporto economico – cedente/prestatore o cessionario/committente – si memorizzano i dati dei file delle fatture elettroniche nella loro interezza; queste saranno quindi disponibili, nei rispettivi ambienti, per la consultazione e il download esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.
A regime, se vi è stata adesione, sono rese disponibili in consultazione le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di adesione al servizio; analogamente per il recesso, sono rese indisponibili in consultazione tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento, anche quelle precedentemente consultabili in virtù di una precedente adesione; l’indisponibilità sarà attivata a partire dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di recesso al servizio di consultazione, e sarà valida anche per tutte le fatture in seguito inviate; le fatture resteranno visualizzabili solo fino all’avvenuta presa visione.
Si evidenzia che tanto l’adesione quanto il recesso sono da intendersi come scelte effettuate a fronte del codice fiscale del soggetto; nel caso di soggetto che eserciti attività IVA sono quindi non in relazione ad una specifica partita IVA bensì al SOGGETTO IVA nella sua interezza e ne seguono la relativa evoluzione anagrafica; ciò vale anche per il SOGGETTO CONSUMATORE FINALE in relazione a tutte le possibili evoluzioni del suo codice fiscale.
Pertanto, se ad un SOGGETTO IVA sono connesse più partite, la scelta dell’adesione/revoca si intende effettuata per tutte le fatture di pertinenza del SOGGETTO, qualunque sia la partita IVA in esse indicata; l’adesione/revoca si applica anche alle fatture di pertinenza di una eventuale partita IVA che confluisce nell’anagrafica del SOGGETTO (anche successivamente alla data di adesione/revoca).
Analogamente è da intendersi per un CONSUMATORE FINALE, per il quale può essere modificato nel tempo il codice fiscale.
Nel caso di soggetto DITTA INDIVIDUALE, il diritto di adesione/recesso deve essere esercitato sia in relazione all’attività IVA del soggetto, sia in relazione alla natura di consumatore finale dello stesso, in maniera indipendente l’uno dall’altro. Il soggetto DITTA INDIVIDUALE dovrà nel portale “Fatture e Corrispettivi” esercitare il diritto di adesione/revoca per le fatture legate all’attività IVA; nella specifica sezione dell’area dichiarazione precompilata potrà esercitare il diritto di adesione/revoca per le fatture rivolte alla sua persona in quanto CONSUMATORE FINALE; nel caso di soggetto DITTA INDIVIDUALE, le scelte di adesione/revoca possono essere esercitate indipendentemente l’una dall’altra anche in modo difforme.
Ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche, sono state rese disponibili:
- nel portale “Fatture e Corrispettivi“, le funzionalità che consentono al soggetto cedente/prestatore o cessionario/committente di:
- aderire al servizio gratuito di consultazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI;
- recedere dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
Queste funzionalità sono ad uso dei soggetti IVA o di intermediari in possesso di esplicita delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici conferita dal 21 dicembre 2018“.
Analoghe funzionalità (di cui ai punti 1. e 2. precedenti) sono disponibili per il consumatore finale nell’apposita area per questi predisposta [(B2C) Business To Consumer].
E’ stata resa disponibile altresì una funzionalità che consente ai soggetti intermediari in possesso di delega da parte di più soggetti IVA, di comunicare l’adesione (di cui al punto1 precedente) da parte dei loro delegati, in modalità “massiva” (non si prevede analoga funzionalità per la comunicazione di recesso dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici).
Fonte Agenzia delle Entrate