La sentenza 170/19 del 29 luglio della Ctp Reggio Emilia ha certificato l’equivalenza dei formati PADES e P7M. Entrambi forniscono la sicurezza della genuinità del contenuto del documento.
Entrambi formati garantisco l’integrità del documento come evidenziato nell’articolo 12 del decreto dirigenziale del 16/4/2014 di cui all’art. 34 dm44/2011 nel quale si afferma che le firme digitali CadES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf.

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