Introduzione
La verifica di autorizzazione alla trasmissione delle comunicazioni (sia quelle trimestrali con il prospetto di liquidazione dell’IVA che quelle dei dati delle fatture) si basa, in generale, sul Codice Fiscale al quale è stato rilasciato il certificato di firma elettronica apposta al file.
Nel seguito del presente documento si chiarisce come è realizzata la logica di verifica allo specifico caso di trasmissione effettuata da un soggetto intermediario abilitato sui sistemi dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 3 del DPR 322/1998 (di seguito, Intermediario).
L’Intermediario abilitato può essere una persona fisica (di seguito PF) oppure un soggetto giuridico diverso da una persona fisica (di seguito PNF)

 

Firma elettronica qualificata (firma digitale)
il CF associato al certificato di firma può essere solo di PF, pertanto:

  •  se il CF è quello di un intermediario PF l’autorizzazione è concessa
  • se il CF è quello di un incaricato di una PNF censita come intermediario (es. associazione di professionisti, centro di assistenza fiscale…) e che risulti abilitato al servizio di “Comunicazione dati IVA”, l’autorizzazione alla trasmissione di comunicazioni relative a terzi non è concessa.
  • se il CF è quello del legale rappresentante (o altro rappresentante) della società censita come intermediario l’autorizzazione non è concessa.

 

Firma elettronica basata su certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate (firma Entrate)
il CF associato al certificato di firma può essere sia di PF che di PNF, pertanto, se il CF associato al certificato corrisponde a quello di un soggetto censito sui sistemi dell’Agenzia delle Entrate come intermediario
l’autorizzazione viene concessa.

 

Conclusioni
Ai fini dell’apposizione di una firma elettronica:

  • Un intermediario PF può utilizzare tanto la propria firma digitale quanto quella Entrate
  • Un intermediario PNF (ovvero la persona fisica che sta operando per tale soggetto) può utilizzare esclusivamente la firma Entrate intestata al CF della PNF stessa.

 

Esclusivamente per le trasmissioni operate mediante upload dall’interfaccia web Fatture e Corrispettivi,
La persona fisica che si autentica ai servizi web “Fatture e Corrispettivi” ed accede in qualità di incaricato (deve essere stato preventivamente abilitato alla comunicazione dei dati IVA) in nome e per conto di un intermediario PNF (p.e. associazione di professionisti, centro di assistenza fiscale) è autorizzata alla trasmissione di comunicazioni relative ai contribuenti propri assistiti.
La trasmissione può essere effettuata mediante upload di:

  • un file xml (singola comunicazione) “sigillato” contenente dati del soggetto passivo iva assistito ed indicato dall’utente;
  • un file xml (singola comunicazione) firmato digitalmente;
  • un file xml (singola comunicazione) firmato con firma Entrate;
  • un file compresso, contenente più file xml comunicazione firmati o sigillati con una delle modalità di cui ai punti precedenti
  • un file compresso (contenente più file xml comunicazione non firmati) firmato digitalmente;

 

Il legale rappresentante (o altro rappresentante) di un intermediario PNF non può né sigillare né trasmettere comunicazioni relative a partite IVA diverse da quelle per le quali risulta rappresentante, a meno che non sia un incaricato di un intermediario PNF (con abilitazione alla comunicazione dei dati IVA).


Autorizzazione alla trasmissione ad opera degli intermediari sul sito Agenzia delle Entrate

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