Adesione-Recesso servizio di Consultazione delle E-Fatture B2B

Adesione al Servizio di Consultazione delle Fatture Elettroniche (E-Fatture) (B2B)

In seguito alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” l’utente o un suo intermediario specificatamente delegato possono effettuare l’adesione al servizio di “Consultazione” delle fatture elettroniche (download del file delle fatture elettroniche).

Riferimento: Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche.

Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

Per aderire è necessario collegarsi al sito web delle Entrate “Fatture e Corrispettivi” e confermare la volontà di attivare il servizio, opzione che può sempre essere revocata in qualsiasi momento attraverso lo stesso portale. In questo caso il recesso è immediatamente efficace e comporta l’interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture emesse/ricevute.

Si evidenzia che l’adesione richiesta dal codice fiscale richiedente vale per tutte le Partite IVA ad esso collegate.


L’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici può essere effettuata nell’intervallo temporale 01/07/2019 – 31/10/2019; superato tale termine, se non effettuata esplicita adesione, si assume che il soggetto non voglia fruire dei servizi di consultazione delle fatture elettroniche, che quindi non saranno più disponibili in visualizzazione e download e a seguire verranno eliminate entro il termine previsto dal Garante.

Dopo la prima adesione, nel corso del tempo, ciascun soggetto può comunque esercitare più volte il diritto di recesso ed eventuale nuova adesione, alternando tra l’uno e l’altro, purché la scelta precedente sia stata compiutamente elaborata ed acquisita a sistema.

In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti del rapporto economico – cedente/prestatore o cessionario/committente – si memorizzano i dati dei file delle fatture elettroniche nella loro interezza; queste saranno quindi disponibili, nei rispettivi ambienti, per la consultazione e il download esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.

A regime, se vi è stata adesione, sono rese disponibili in consultazione le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di adesione al servizio; analogamente per il recesso, sono rese indisponibili in consultazione tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento, anche quelle precedentemente consultabili in virtù di una precedente adesione; l’indisponibilità sarà attivata a partire dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di recesso al servizio di consultazione, e sarà valida anche per tutte le fatture in seguito inviate; le fatture resteranno visualizzabili solo fino all’avvenuta presa visione.

Si evidenzia che tanto l’adesione quanto il recesso sono da intendersi come scelte effettuate a fronte del codice fiscale del soggetto; nel caso di soggetto che eserciti attività IVA sono quindi non in relazione ad una specifica partita IVA bensì al SOGGETTO IVA nella sua interezza e ne seguono la relativa evoluzione anagrafica; ciò vale anche per il SOGGETTO CONSUMATORE FINALE in relazione a tutte le possibili evoluzioni del suo codice fiscale.

Pertanto, se ad un SOGGETTO IVA sono connesse più partitela scelta dell’adesione/revoca si intende effettuata per tutte le fatture di pertinenza del SOGGETTO, qualunque sia la partita IVA in esse indicata; l’adesione/revoca si applica anche alle fatture di pertinenza di una eventuale partita IVA che confluisce nell’anagrafica del SOGGETTO (anche successivamente alla data di adesione/revoca).

Analogamente è da intendersi per un CONSUMATORE FINALE, per il quale può essere modificato nel tempo il codice fiscale.

Nel caso di soggetto DITTA INDIVIDUALE, il diritto di adesione/recesso deve essere esercitato sia in relazione all’attività IVA del soggetto, sia in relazione alla natura di consumatore finale dello stesso, in maniera indipendente l’uno dall’altro. Il soggetto DITTA INDIVIDUALE dovrà nel portale “Fatture e Corrispettivi” esercitare il diritto di adesione/revoca per le fatture legate all’attività IVA; nella specifica sezione dell’area dichiarazione precompilata potrà esercitare il diritto di adesione/revoca per le fatture rivolte alla sua persona in quanto CONSUMATORE FINALE; nel caso di soggetto DITTA INDIVIDUALE, le scelte di adesione/revoca possono essere esercitate indipendentemente l’una dall’altra anche in modo difforme.

Ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche, sono state rese disponibili:

  • nel portale “Fatture e Corrispettivi“, le funzionalità che consentono al soggetto cedente/prestatore o cessionario/committente di:
    1. aderire al servizio gratuito di consultazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI;
    2. recedere dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Queste funzionalità sono ad uso dei soggetti IVA o di intermediari in possesso di esplicita delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici conferita dal 21 dicembre 2018“.

Analoghe funzionalità (di cui ai punti 1. e 2. precedenti) sono disponibili per il consumatore finale nell’apposita area per questi predisposta [(B2C) Business To Consumer].

E’ stata resa disponibile altresì una funzionalità che consente ai soggetti intermediari in possesso di delega da parte di più soggetti IVA, di comunicare l’adesione (di cui al punto1 precedente) da parte dei loro delegati, in modalità “massiva” (non si prevede analoga funzionalità per la comunicazione di recesso dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici).

Fonte Agenzia delle Entrate

 

 

Adesione al servizio di consultazione e-fatture

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di consultazione delle e-fatture relative agli acquisti come consumatore finale.

ATTENZIONE:
per poter usufruire del servizio di consultazione e download devi preventivamente, a partire dal 1° luglio 2019, comunicare la tua volontà di aderire al servizio stesso: clicca su “Accedi” per procedere.


ADESIONE / RECESSO PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE FATTURE RICEVUTE B2C

Gli Enti non commerciali (ONLUS, Condomini, Soggetti PNF che non esercitano attività IVA) non in possesso di Partita IVA possono effettuare l’adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute tramite rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Fisconline/Entratel rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS con un’apposita funzionalità resa fruibile nei siti web dell’Agenzia delle Entrate Entratel / Fisconline. Con tale adesione si potranno consultare le fatture elettroniche relative ai loro acquisti pervenute al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

Il servizio di adesione è disponibile accedendo all’area riservata del “sito di assistenza Entratel e del “sito di assistenza Fisconline“.


Scontrino elettronico

MEMORIZZAZIONE elettronica e TRASMISSIONE telematica dei corrispettivi

Registratore di cassa

Registratore di cassa

Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.
Nel 2020 scontrini e ricevute verranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate.
Questo obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per gli altri operatori economici decorrerà a partire dal 1° gennaio 2020.
Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).
Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, eccetera.
Sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica le operazioni individuate dal Dm 10 maggio 2019. Tra queste, tutte le operazioni per le quali anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, ecc.), le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.


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Provvedimento 660061

Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Pubblicata in GU del 29.06.2019).

 

Provvedimento

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Specifiche tecniche

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle Comunicazioni delle informazioni relative alle vendite di beni in Italia attraverso interfacce elettroniche (di seguito “fornitura dati DGI19”) da trasmettere entro il mese successivo ad ogni trimestre all’Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte, ai sensi del DL 34/2019 Art. 13 del 30/04/2019.
Prima di procedere alla trasmissione del file contenente le comunicazioni, il soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare l’ultima versione disponibile del software distribuito dall’Agenzia delle Entrate che provvede a sottoporre il file contenente i dati delle comunicazioni ad una funzione di controllo di correttezza formale dei dati, pena lo scarto dell’intera comunicazione.
Qualsiasi errore formale riscontrato dal software di controllo non permette la generazione del file da trasmettere. Esclusivamente nel caso di esito positivo del controllo, è generato un nuovo file con estensione “DCM” da trasmettere telematicamente. File inviati che non risultano generati dal software di controllo sono oggetto di scarto e la trasmissione si intende non andata a buon fine.
Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

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Tipo record  A

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Tipo record B

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Tipo record C

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Tipo record Z

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Vendita a distanza di beni

L’Agenzia delle Entrate ha emesso questa comunicazione al riguardo delle vendite a distanza di beni

Gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori con le modalità stabilite dal provvedimento del 31 luglio 2019, in attuazione dell’articolo 13 del dl n. 34 del 2019 (decreto crescita), il quale impone ai soggetti che gestiscono i marketplace la trasmissione, con cadenza trimestrale, di comunicare una serie di dati relativi ai fornitori per le annualità 2019 e 2020.

Quando e come inviare la comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i servizi telematici Entratel/Fisconline o tramite intermediario abilitato. Il primo invio deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2019.
I soggetti non residenti che devono trasmettere la comunicazione, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono obbligati a identificarsi direttamente oppure ad avvalersi di un rappresentante fiscale residente.
I soggetti obbligati alla comunicazione, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, dovranno inviare trimestralmente all’Agenzia i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

L’invio dei dati dovrà essere effettuato utilizzando gli specifici prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia.

Responsabilità in caso di mancato invio o di dati incompleti

Il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l’invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

Utilizzo, trattamento e sicurezza dei dati

Le informazioni pervenute all’Anagrafe Tributaria tramite i canali telematici dell’Agenzia sono utilizzate per controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza di tali beni. Il tutto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. Al riguardo, il trattamento dei dati acquisiti sarà riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale d’invio del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, grazie all’adozione delle misure relative al controllo degli accessi al sistema e alla cifratura del canale trasmissivo e dei dati. Si ricorda infine, che le informazioni saranno conservate fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello dell’invio della comunicazione.


PROVVEDIMENTO E SPECIFICHE TECNICHE

Fonte: Agenzia delle Entrate

E-fattura differita

L’E-fattura differita può essere emessa anche per i servizi, se vengono indicati nella stessa gli estremi della “idonea documentazione”, che deve contenere con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti (vedere FAQ 52/2018).
Per i servizi l’idonea documentazione può essere:

  • contratto tra le parti (cedente/cessionario);
  • nota di consegba dei lavori;
  • lettera di incarico per i servizi effettuati;
  • fattura proforma/avviso di parcella;
  • documento attestante avvenuto incasso;
  • relazione professionale (circolare 18/E/2014).

I documenti a corredo della e-fattura differita possono essere analogici o digitale (circolare 8/E/2018). Possono essere quindi conservati anche in forma digitale e non devono essere obbligatoriamente inglobati nel file XML della e-fattura differita.

FAQ n. 52 pubblicata il 21 dicembre 2018
Domanda
L’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.
Risposta
I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.
Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale.


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