Il trattamento dei dati sulla salute (dati sanitari) è consentito in presenza di taluni requisiti specifici individuati all’art. 9 del Regolamento (cfr. considerando n. 51), il quale ha previsto, in questo ambito, la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riferimento al predetto trattamento (cfr. art. 9, par. 4).

salute - dati personali

salute – dati personali

Il decreto legislativo n. 101/2018, in vigore dal 19 settembre 2018, ha previsto, al riguardo, che il Garante completi l’individuazione dei presupposti di liceità dei suddetti trattamenti, adottando specifiche misure di garanzia e promuovendo l’adozione di regole deontologiche (artt. 2-septies e 2-quater del Codice).  Considerata la delicatezza e la complessità di tali trattamenti, il legislatore ha, inoltre, previsto un periodo transitorio, affidando al Garante il compito di individuare, ed eventualmente aggiornare, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali sul trattamento dei dati sensibili che risultavano compatibili con le disposizioni del Regolamento e del decreto n. 101/2018, nonché di verificare la conformità dei codici deontologici al Regolamento (artt. 20 e 21 del citato decreto).
In attuazione della predetta disciplina transitoria, con il provvedimento del 13 dicembre 2018 (consultabile sul sito www.gpdp.it doc. web n. 9068972), sono state individuate le prescrizioni, contenute nelle autorizzazioni generali, compatibili con le disposizioni del Regolamento e del decreto n. 101/2018, deliberando contestualmente l’avvio di una procedura di consultazione pubblica, al fine di acquisire osservazioni e proposte a cura di tutti i soggetti interessati.
Analogamente, con provvedimento del 19 dicembre 2018 (doc. web n.9069637), il Garante ha provveduto alla verifica della conformità delle disposizioni contenute nei Codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, statistici, scientifici al Regolamento e alla loro conversione in regole deontologiche, il cui rispetto costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2-quater del Codice).
L’Autorità ha, altresì, avviato la redazione dei provvedimenti, previsti dall’art. 2-septies del Codice, che stabiliscono le misure di garanzia e si impegna ad adottarli in tempi brevi per arrivare, quanto prima, alla completa definizione del quadro regolatorio.
In questi primi mesi di applicazione del Regolamento e delle nuove disposizioni del Codice, il Garante ha ricevuto numerosi quesiti in ordine al nuovo assetto della disciplina relativa al trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario.
E’ stata sollevata, infatti, in più occasioni, l’esigenza, da parte degli operatori del settore, dei soggetti istituzionali competenti, dei responsabili della protezione dati e dei cittadini di avere dei chiarimenti in merito al mutato e articolato assetto della disciplina in tale ambito.
Sebbene il quadro regolatorio, come sopra evidenziato, non sia ancora definitivo, l’Autorità ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sull’applicazione della disciplina di protezione dei dati in ambito sanitario.


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