ENTI DEL TERZO SETTORE
Larticolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che, a decorrere dallanno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) (23 novembre 2021), il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dellaccreditamento per laccesso al riparto del contributo del 5 per mille 2022, gli Enti del Terzo Settore si rivolgono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dellUfficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Entro il 20 aprile 2022 il Ministero pubblica sul proprio sito web lelenco degli enti che risultano iscritti entro la data dell11 aprile 2022 ( <www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-so ciale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/Anno-2022.aspx> link pagina informativa Milps).
ONLUS
Larticolo 9, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, ha, inoltre, previsto che, per lanno finanziario 2022, le ONLUS iscritte allAnagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dellIrpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.
Limitatamente alle ONLUS, pertanto, resta ferma la competenza dellAgenzia delle entrate, ai fini dellaccreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.
Pertanto, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nellelenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022, presentano l <www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-del-5-per-mille-2022/o nlus> istanza di accreditamento per lanno 2022 allAgenzia delle entrate.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Per laccreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche di cui allarticolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020 è competente il CONI, che, ai sensi dellarticolo 6 dello stesso DPCM, ha stipulato unapposita convenzione con lAgenzia delle entrate per la gestione della <www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-del-5-per-mille-2022/a ssociazioni-sportive-dilettantistiche> procedura di iscrizione.
Permane la competenza del Ministero delluniversità e della ricerca per laccreditamento degli enti della ricerca scientifica e quella del Ministero della salute per laccreditamento degli enti della ricerca sanitaria.
Restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui allart. 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all’art. 16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Laccreditamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato anche in più categorie.
Pubblicazione degli elenchi
* ciascuna amministrazione, in relazione alla categoria di enti di propria competenza, procede alla pubblicazione dellelenco provvisorio e di quello definitivo, rispettivamente entro il 20 aprile e il 10 maggio, degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario e alla pubblicazione dellelenco permanente degli enti iscritti entro il 31 marzo nonché degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi entro il 31 dicembre di ciascun anno; * lAgenzia delle entrate, limitatamente alle ONLUS, procede nei termini sopra indicati alla pubblicazione sul proprio sito dellelenco permanente delle ONLUS accreditate, degli elenchi delle ONLUS iscritte al contributo, e degli elenchi delle ONLUS ammesse ed escluse dal contributo per il 2022;
· lAgenzia delle entrate provvede, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione sul proprio sito di tutti gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con lindicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti, nonché alla pubblicazione dellelenco complessivo contenente gli enti ammessi al contributo con le scelte totali ricevute e gli importi complessivi spettanti per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, al fine di rendere noto il contributo spettante anche in forma aggregata.