I trattamenti dei dati sanitari che:
– sono essenziali per il raggiungimento di una o più finalità determinate ed esplicitamente connesse alla cura della salute;
e
– sono effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza NON richiedono il consenso al trattamento dei dati da parte dell’interessato


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