Informativa

informativa e consenso

informativa e consenso

Fatte salve alcune eccezioni, chi intende effettuare un trattamento di dati personali deve prima fornire all’interessato alcune informazioni(articolo 13 del Codice) per  metterlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti (articolo 7del Codice).

In particolare, l’informativa deve spiegare:

  1. in che modo e per quale scopo verranno trattati i propri dati personali;
  2. se il conferimento dei propri dati personali è obbligatorio o facoltativo;
  3. le conseguenze di un eventuale rifiuto a rendere disponibili i propri dati personali;
  4. a chi saranno comunicati o se saranno diffusi i propri dati personali;
  5. i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice;
  6. chi è il titolare e (se è stato designato) il responsabile del trattamento.

Se i dati personali sono stati raccolti da altre fonti (ad esempio, archivi pubblici, familiari dell’interessato, ecc.), cioè non direttamente presso l’interessato, l’informativa deve essere resa:
–  quando i dati sono registrati
oppure
– non oltre la prima comunicazione a terzi

L’omessa o inidonea informativa è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro(articolo 161 del Codice).


Consenso

Soggetti privati e enti pubblici economici
Fatte salve alcune eccezioni, per i soggetti privati e gli enti pubblici economici il trattamento di dati personali è possibile con il consenso dell’interessato documentato per iscritto (articolo 23 del Codice), che è valido se:

  • all’interessato è stata resa l’informativa(articolo 13 del Codice);
  • è stato espresso dall’interessato liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato (oppure a singole operazioni di trattamento)

Soggetti pubblici
Le pubbliche amministrazioni non devono richiedere il consenso dell’interessato, purché il trattamento sia effettuato nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali(articolo 18 del Codice).

Il trattamento di dati personali effettuato in violazione dell’articolo 23 del Codice è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro (articolo 162, comma 2 bis, del Codice).


ESTRATTO DAL GARANTE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!