LINEE-GUIDA IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO BIOMETRICO E FIRMA GRAFOMETRICA

L’utilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento di dati del riconoscimento biometrico sta andando incontro a crescente diffusione, in particolare per l’accertamento dell’identità personale, per accedere a servizi digitali e sistemi informativi, per il controllo degli accessi a locali e aree, per l’apertura di serrature elettromeccaniche, per l’attivazione di dispositivi elettronici anche di uso personale o di macchinari, per la sottoscrizione di documenti informatici.
La diffusione dell’utilizzo di dati biometrici ha suscitato la massima attenzione delle autorità di protezione dati, testimoniata anche dall’elaborazione di pareri da parte del Working Party Article 29 (WP29) che costituiscono un significativo punto di riferimento per le autorità degli Stati membri dell’Unione europea.
In ambito nazionale, il Garante è intervenuto più volte, su interpello di titolari di trattamento ai sensi dell’art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”), con propri provvedimenti di verifica preliminare che hanno in alcuni casi vietato e in altri ammesso, pur nel rispetto di prescrizioni di natura tecnica od organizzativa, i trattamenti prefigurati.
I dati biometrici sono, infatti, dati personali, poiché possono sempre essere considerati come “informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (…)” prendendo in considerazione “l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona”. Rientrando, quindi, nell’ambito di applicazione del Codice (art. 4, comma 1, lett. b), le operazioni su di essi compiute con strumenti elettronici sono a tutti gli effetti trattamento di dati personali.
Nell’attuale contesto di rapida evoluzione tecnologica, con crescente disponibilità commerciale e diffusione dell’uso di dispositivi biometrici, anche incorporati in prodotti di largo consumo, il Garante intende definire, tramite le presenti linee-guida e sulla base della pregressa esperienza, un quadro unitario di misure e accorgimenti di carattere tecnico, organizzativo e procedurale per accrescere i livelli di sicurezza dei trattamenti biometrici e per conformarli alla vigente disciplina della protezione dei dati personali.
Saranno oggetto di esame i trattamenti svolti da soggetti pubblici e privati per finalità di riconoscimento biometrico o di sottoscrizione di documenti informatici, restando esclusi quelli svolti per finalità di pubblica sicurezza, di
giustizia e di ricerca scientifica.

 

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