Criteri di riferimento per l’adeguatezza

Gruppo di lavoro articolo 29
Criteri di riferimento per l’adeguatezza
Adottati il 28 novembre 2017
Versione emendata e adottata il 6 febbraio 2018

Il Gruppo di lavoro per la protezione dei dati (“Gruppo”) ha già presentato un documento di lavoro sui trasferimenti di dati personali verso paesi terzi (WP12). In seguito all’entrata in vigore del regolamento generale dell’UE sulla protezione dei dati (“regolamento”), che ha sostituito la direttiva, il Gruppo sta rivedendo il documento WP12, contenente i suoi precedenti orientamenti, per aggiornarlo alla luce della nuova legislazione e della giurisprudenza recente della Corte di giustizia dell’Unione europea (“Corte”).
Il presente documento di lavoro si prefigge di aggiornare il capitolo 1 del WP12, relativo alla questione centrale del livello adeguato di protezione dei dati in un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo o un’organizzazione internazionale (di seguito: “paesi terzi o organizzazioni internazionali”). Nei prossimi anni il documento sarà sottoposto a continue revisioni e, se necessario, aggiornato sulla base dell’esperienza pratica maturata grazie all’applicazione del regolamento. I capitoli 2 (Applicazione dei principi ai paesi che hanno ratificato la convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa) e 3 (Applicazione dei principi all’autodisciplina settoriale) del documento WP12 dovrebbero essere aggiornati in una fase successiva.
Il presente documento di lavoro riguarda soltanto le decisioni di adeguatezza, che sono atti di esecuzione della Commissione europea a norma dell’articolo 45 del regolamento. Altri aspetti dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali saranno esaminati in successivi documenti di lavoro che saranno pubblicati separatamente (norme vincolanti d’impresa, deroghe).
Il presente documento mira a fornire orientamenti alla Commissione europea e al Gruppo, nel quadro del regolamento, per quanto concerne la valutazione del livello di tutela dei dati nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali, stabilendo i principi fondamentali per la protezione dei dati che devono essere presenti nella legislazione di un paese terzo o in un’organizzazione internazionale per garantire un’equivalenza sostanziale con il quadro dell’UE. Inoltre, può fornire orientamenti ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali interessati a ottenere l’adeguatezza. Tuttavia, i principi delineati nel presente documento di lavoro non sono direttamente rivolti ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento.


[tnc-pdf-viewer-iframe file=”https://www.mmc.ge.it/main/wp-content/uploads/2019/06/wp254-rev-0.1_IT.pdf” width=”800″ height=”915″ download=”false” print=”false” fullscreen=”true” share=”false” zoom=”true” open=”false” pagenav=”true” logo=”false” find=”true” current_view=”true” rotate=”false” handtool=”true” doc_prop=”false” toggle_menu=”true” language=”it” page=”” default_zoom=”auto” pagemode=””]

Pin It on Pinterest