Fatture elettroniche nuovo xml

Il tracciato XML delle fatture elettroniche subirà alcuni cambiamenti al fine di automatizzare alcuni processi quali esterometro e precompilata.

  • Saranno maggiormente dettagliati i codice N3 (operazioni non imponibili) ed N6 (reverse charge);
  • Saranno introdotti nuovi tipi di documento:
    • TD13 – TD14 (integrazione delle fatture reverse charge intraUE ed interno);
    • TD15 – TD16 (fatture autoconsumo e cessioni gratuite);
    • TD17 – TD18 (documenti con cui si certifica l’estrazione dei beni da un deposito Iva con o senza versamento dell’imposta);
    • TD19 (cessioni beni ammortizzabili e passaggi interni);
  • Nuove tipologie ritenute: sarà possibile ripetere il blocco dei dati (es. contributo Enasarco e contributo INPS).

Due date fondamentali:

  • 01/04/2020: uso volontario del nuovo tracciato, ovvero le fatture generate con il vecchio tracciato saranno accettate;
  • 01/07/2020: uso obbligatorio del nuovo tracciato, ovvero le fatture generate con il vecchio tracciato saranno scartate.

Riepilogo Codici IVA Per Natura Operazione

Esclusa, solo se fatturata (art. 15 DPR 633/1972)

  N1

  1. interessi di mora;
  2. penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
  3. beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali;
  4. rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.
Non soggetta (fuori campo), solo se fatturata

N2

  1. fatture ricevute da contribuenti forfettari o minimi;
  2. prestazioni di servizi, non soggette per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio:
    • prestazioni rese: servizi generici resi a soggetti passivi UE o extra UE (art. 7 ter DPR 633/1972), o relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere (art. 7 quater c. 1 lettera a) DPR 633/1972);
    • prestazioni ricevute: servizi alberghieri o di ristorazione all’estero (art. 7 quater c. 1 lettera a) e c) DPR 633/1972);
  3. cessioni o acquisti di beni, non soggette per carenza del requisito di territorialità (artt. 7 – 7 septies DPR 633/72), come, ad esempio, la vendita o l’acquisto di beni immobili situati al di fuori del territorio dello Stato;
  4. cessioni o acquisti di denaro, di crediti in denaro, di terreni non edificabili, ecc. (art. 2 c. 2 DPR 633/1972);
  5. cessioni o acquisti in regime monofasico (art. 74 DPR 633/1972), come, ad esempio, la vendita o l’acquisto di generi di monopolio o le schede telefoniche prepagate (per le fatture ricevute, solo se registrate nel registro degli acquisti).
Non imponibile

N3

  1. esportazioni dirette e indirette o improprie (trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente o per suo conto) (art. 8 c. 1 lettera a) e b) DPR 633/72), anche triangolari;
  2. cessioni a/acquisti da parte di esportatori abituali, a seguito di ricevimento/invio della loro lettera di intento (art. 8 c. 1 lettera c) DPR 633/72);
  3. servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, resi o ricevuti (art. 9 DPR 633/72);
  4. cessioni/acquisti (1) di beni intracomunitari (artt. 41 e 42 DL 331/1993), anche triangolari.
Esente

N4

  1. operazioni attive o passive esenti come ad es. le prestazioni sanitarie;
  2. acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 DL 331/1993) (1).
In regime del margine o con IVA non esposta in
fattura

N5

  1. cessioni o acquisti (ad es. da un concessionario di auto) di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, con lo specifico regime speciale (artt. 36 e s. DL 41/95) (2);
  2. cessioni o acquisti con IVA inclusa, ma non esposta in fattura, da parte delle agenzie di viaggi e turismo, con il regime speciale  (art. 74 ter DPR 633/1972).
inversione contabile per operazioni in reverse charge o in caso di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei casi previsti (Provv. AE 27 marzo 2017 n. 58793)

N6

  1. acquisti di beni intracomunitari (1), con fattura integrata con IVA, perché operazione imponibile (3);
  2. prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi:
    • intracomunitari (1)a soggetti passivi italiani, con fattura integrata con IVA, perché operazione imponibile (3)e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto;
    • extracomunitari (1)a soggetti passivi italiani, con l’emissione dell’autofattura con IVA, perché operazione imponibile (3).
IVA assolta in altro stato UE

N7

  1. vendite a distanza a privati UE, in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (artt. 40 c. 3 e 4 e 41 c. 1 lettera b) DL 331/1993), se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso € 100.000 ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato;
  2. prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici o di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (art. 7 sexies lettere f) e g) DPR 633/72, art. 74 sexies DPR 633/72), se il soggetto IVA italiano ha aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop), in Italia come negli altri Stati comunitari (4).
(1) In caso di acquisto intracomunitario la fattura è integrata e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto: i dati della fattura ricevuta devono essere riportati una sola volta, nella specifica sezione dei documenti ricevuti.
(2) Se sono esportazioni, invece, il codice è N3.
(3) Solo per le fatture ricevute in “inversione contabile (reverse charge)”, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6”, vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.
(4) Se, pur essendo esonerato, emette la fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato UE nel quale si trova il consumatore finale, compila con il valore “0” il campo “Aliquota” e quello “Imposta” e riporta nel campo “Natura” il valore “N7”.

 

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