Esclusa, solo se fatturata (art. 15 DPR 633/1972) |
N1
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- interessi di mora;
- penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
- beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali;
- rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.
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Non soggetta (fuori campo), solo se fatturata |
N2
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- fatture ricevute da contribuenti forfettari o minimi;
- prestazioni di servizi, non soggette per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio:
- prestazioni rese: servizi generici resi a soggetti passivi UE o extra UE (art. 7 ter DPR 633/1972), o relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere (art. 7 quater c. 1 lettera a) DPR 633/1972);
- prestazioni ricevute: servizi alberghieri o di ristorazione all’estero (art. 7 quater c. 1 lettera a) e c) DPR 633/1972);
- cessioni o acquisti di beni, non soggette per carenza del requisito di territorialità (artt. 7 – 7 septies DPR 633/72), come, ad esempio, la vendita o l’acquisto di beni immobili situati al di fuori del territorio dello Stato;
- cessioni o acquisti di denaro, di crediti in denaro, di terreni non edificabili, ecc. (art. 2 c. 2 DPR 633/1972);
- cessioni o acquisti in regime monofasico (art. 74 DPR 633/1972), come, ad esempio, la vendita o l’acquisto di generi di monopolio o le schede telefoniche prepagate (per le fatture ricevute, solo se registrate nel registro degli acquisti).
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Non imponibile |
N3
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- esportazioni dirette e indirette o improprie (trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente o per suo conto) (art. 8 c. 1 lettera a) e b) DPR 633/72), anche triangolari;
- cessioni a/acquisti da parte di esportatori abituali, a seguito di ricevimento/invio della loro lettera di intento (art. 8 c. 1 lettera c) DPR 633/72);
- servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, resi o ricevuti (art. 9 DPR 633/72);
- cessioni/acquisti (1) di beni intracomunitari (artt. 41 e 42 DL 331/1993), anche triangolari.
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Esente |
N4
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- operazioni attive o passive esenti come ad es. le prestazioni sanitarie;
- acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 DL 331/1993) (1).
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In regime del margine o con IVA non esposta in
fattura |
N5
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- cessioni o acquisti (ad es. da un concessionario di auto) di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, con lo specifico regime speciale (artt. 36 e s. DL 41/95) (2);
- cessioni o acquisti con IVA inclusa, ma non esposta in fattura, da parte delle agenzie di viaggi e turismo, con il regime speciale (art. 74 ter DPR 633/1972).
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inversione contabile per operazioni in reverse charge o in caso di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei casi previsti (Provv. AE 27 marzo 2017 n. 58793) |
N6
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- acquisti di beni intracomunitari (1), con fattura integrata con IVA, perché operazione imponibile (3);
- prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi:
- intracomunitari (1)a soggetti passivi italiani, con fattura integrata con IVA, perché operazione imponibile (3)e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto;
- extracomunitari (1)a soggetti passivi italiani, con l’emissione dell’autofattura con IVA, perché operazione imponibile (3).
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IVA assolta in altro stato UE |
N7
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- vendite a distanza a privati UE, in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (artt. 40 c. 3 e 4 e 41 c. 1 lettera b) DL 331/1993), se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso € 100.000 ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato;
- prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici o di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (art. 7 sexies lettere f) e g) DPR 633/72, art. 74 sexies DPR 633/72), se il soggetto IVA italiano ha aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop), in Italia come negli altri Stati comunitari (4).
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(1) In caso di acquisto intracomunitario la fattura è integrata e registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto: i dati della fattura ricevuta devono essere riportati una sola volta, nella specifica sezione dei documenti ricevuti.
(2) Se sono esportazioni, invece, il codice è N3.
(3) Solo per le fatture ricevute in “inversione contabile (reverse charge)”, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6”, vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.
(4) Se, pur essendo esonerato, emette la fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato UE nel quale si trova il consumatore finale, compila con il valore “0” il campo “Aliquota” e quello “Imposta” e riporta nel campo “Natura” il valore “N7”. |