Tessera Sanitaria – Nuovi Soggetti Obbligati

Nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria:

  • assistente sanitario;
  • biologo;
  • dietista;
  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • tecnico audiometrista;
  • tecnico audioprotesista;
  • tecnico ortopedico;
  • tecnico di neurofisiopatologia;
  • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • igienista dentale;
  • fisioterapista;
  • logopedista;
  • podologo;
  • ortottista e assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • terapista occupazionale;
  • educatore professionale;
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • assistente sanitario;

RESTA EFFICACE IL DIVIETO DI EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE

 

Fattura elettronica

Fattura elettronica

Estensione di un anno (fino al 31 dicembre 2020) del divieto di fattura elettronica per medici, ospedali, farmacie e altri soggetti tenuti a trasmettere i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata al Sistema Tessera Sanitaria.

Novità sulla conservazione: i file delle fatture elettroniche vengono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione dei redditi di riferimento.

fatturazione elettronica prestazioni sanitarie

QUESITO su prestazioni sanitarie.

Il contribuente, nel prosieguo istante, rappresenta il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante è uno studio associato odontoiatrico che svolge attività dì:
  1.  studio medico dentista;
  2. prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica;
  3. commercializzazione dì prodotti estetici;
  4. collaborazioni con aziende nell’ambito della chirurgia e medicina estetica.

Alla luce dell’attuale quadro normativo, l’istante chiede «Quale debba essere il corretto comportamento ai fini dell’applicazione della disciplina sull’emissione delle fatture elettroniche».


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Fattura elettronica fisioterapisti

Fattura elettronica fisioterapisti:

i casi di divieto e i casi di obbligo. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 78 del 19 marzo 2019.

L’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha posto il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria».
Il divieto, rifacendosi all’astratto invio dei dati, prescinde da un’eventuale opposizione all’invio stesso, ipotesi nella quale l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica ex articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, ossia tramite Sistema di Interscambio (SdI) secondo le relative specifiche tecniche.
L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo che «Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».
Dal quadro normativo succintamente tratteggiato, in riferimento ai quesiti posti dall’istante, si trae che, per il 2019:

  • le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga – e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria;
  • qualora, nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all’utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino (cfr. l’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 127 del 2015), documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via SdI.

Resta, nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, o comunque di relativo esonero, l’obbligo di documentare la prestazione effettuata tramite fattura elettronica extra SdI ovvero in formato analogico


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Legge 145/2018

L’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente:

« Art. 10-bis. – (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) – 1. Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell’articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato ».


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