Fatture elettroniche nuovo xml

Il tracciato XML delle fatture elettroniche subirà alcuni cambiamenti al fine di automatizzare alcuni processi quali esterometro e precompilata.

  • Saranno maggiormente dettagliati i codice N3 (operazioni non imponibili) ed N6 (reverse charge);
  • Saranno introdotti nuovi tipi di documento:
    • TD13 – TD14 (integrazione delle fatture reverse charge intraUE ed interno);
    • TD15 – TD16 (fatture autoconsumo e cessioni gratuite);
    • TD17 – TD18 (documenti con cui si certifica l’estrazione dei beni da un deposito Iva con o senza versamento dell’imposta);
    • TD19 (cessioni beni ammortizzabili e passaggi interni);
  • Nuove tipologie ritenute: sarà possibile ripetere il blocco dei dati (es. contributo Enasarco e contributo INPS).

Due date fondamentali:

  • 01/04/2020: uso volontario del nuovo tracciato, ovvero le fatture generate con il vecchio tracciato saranno accettate;
  • 01/07/2020: uso obbligatorio del nuovo tracciato, ovvero le fatture generate con il vecchio tracciato saranno scartate.

FAQ fatturazione elettronica pubblicate il 21 dicembre 2018

Domanda [Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche ]
Voglio usare la mia PEC per inviare le mie fatture elettroniche ai miei clienti: come devo procedere? Quale indirizzo email devo inserire quando compilo la PEC, quello del cliente o quello del Sistema di Interscambio?
Risposta
Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall’Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all’indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato. La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa.
Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà:

  1. predisporre il messaggio di PEC;
  2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC;
  3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it.
    Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.

Domanda [Compilazione della fattura elettronica]
Si chiede di sapere se la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia esclusivamente quella stabilita dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014 ovvero sia possibile continuare ad assolvere tale imposta ancora in modalità virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 642/1972.
Risposta
Primariamente si ricorda che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco “DatiBollo” con l’importo dell’imposta:
Si ricorda, poi, che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (unica soluzione con modello F24).
I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’articolo 15, comma 10, del citato d.P.R. 642/1972


Domanda [Emissione delle fatture elettroniche]
L’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.
Risposta
I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.
Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale.


Domanda [Compilazione della fattura elettronica]
Sono un avvocato e sono solito inserire nelle mie fatture le spese che ho anticipato e sostenuto in nome e per conto del mio cliente al fine di farmele rimborsare al momento del pagamento della prestazione: come posso riportarle nella fattura elettronica?
Risposta
Ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell’IVA, purchè opportunamente documentate.
Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco “DatiBeniServizi” riportando l’importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell’aliquota IVA, il codice natura “N1” (“escluse ex art. 15”).
Un’altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco “Altri dati gestionali”, ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell’importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).
Di seguito un esempio delle due modalità di compilazione suggerite mediante la procedura web gratuita dell’Agenzia delle entrate:
Si ricorda che, al contrario delle spese effettuate in nome e per conto del cliente, le spese “forfettarie” previste dalla Legge Forense (art. 13 della Legge n. 247/2012) concorrono – insieme ai compensi – sia all’imponibile, e quindi al calcolo dell’IVA, sia al contributo Cassa Forense. Conseguentemente, tali spese potranno formare oggetto di apposito blocco “DatiBeniServizi” con inserimento dell’aliquota IVA della prestazione.


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Fatture Elettroniche – Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018

 

Art. 10 Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica

In vigore dal 24/10/2018

1. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura e’ emessa con le modalita’ di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».


Art. 11 Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

In vigore dal 24/10/2018

1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente: «g-bis) data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche’ tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;

b) al comma 4, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «La fattura e’ emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.».

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.


Art. 12 Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

In vigore dal 24/10/2018

1. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».


Art. 13 Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

In vigore dal 24/10/2018

1. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17,»;

b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.


Art. 14 Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

In vigore dal 24/10/2018

1. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.».


Art. 15 Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

In vigore dal 24/10/2018

1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, stabiliti o identificati» sono sostituite dalle seguenti: «o stabiliti».

Guida Dati Fatturazione Società – Preparazione e Trasmissione

Comunicazione dei dati delle fatture
Caso di una società dotata di sistemi gestionali propri.

 

Formazione del file
L’azienda forma, per mezzo del proprio sistema gestionale, il o i file contenenti i dati di tutte le fatture emesse e il o i file contenenti i dati delle fatture ricevute e registrate nel periodo di riferimento, in linea con le specifiche tecniche pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina “Specifiche tecniche – Fatture e corrispettivi” (raggiungibile dal percorso “Home > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche tecniche – Modelli di comunicazione > Fatture e corrispettivi”).

 

Firma elettronica dei file
La firma elettronica ha lo scopo di identificare il soggetto che presenta la comunicazione, indipendentemente dal provider che trasmette il file che la contiene.
Come

  1. Utilizzando la firma elettronica qualificata di un incaricato 
    Le Società, soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, utilizzano i servizi dell’Agenzia delle Entrate tramite persone fisiche che operano in loro nome e per loro conto. Tali persone sono definiti incaricati della società (per informazioni sulla definizione degli incaricati, è possibile consultare il sito di assistenza on line dei servizi telematici, alla pagina “Definire gestori incaricati e persone fisiche incaricate”, disponibile seguendo il percorso “Home > Entratel > Come fare per… > Utilizzare il Servizio Entratel >  Ottenere l’abilitazione > Definire gestori incaricati e persone fisiche incaricate”). Essi sono autorizzati ad operare su linee specifiche. Nel caso delle comunicazioni rilevanti ai fini IVA, gli incaricati che si vuole abilitare dovranno essere esplicitamente autorizzati alla linea “Comunicazioni dati IVA”. I file contenenti i dati delle fatture emesse e ricevute dalla Società possono essere “firmati” con firma digitale di un incaricato. La firma può essere apposta ai singoli file ovvero a un file compresso (“zip”) che ne contenga più di uno (lo zip può contenere, oltre ai file con i dati delle fatture, anche i file contenenti le comunicazioni del prospetto trimestrale di liquidazione IVA).
  2. Utilizzando la firma basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (così detta firma Entratel) 
    L’Agenzia mette gratuitamente a disposizione, all’interno della piattaforma Desktop telematico, una specifica funzione di firma basata sui certificati Entrate. L’utente accederà alla piattaforma, selezionerà, nel menù documenti, la voce “firma file”, potrà caricare i file da firmare e firmarli tutti con un’unica operazione. Una volta firmati, i file vengono salvati sotto l’apposita cartella “documenti > firmati” dell’area utente.
  3. Utilizzando i propri software gestionali 
    Entrambi i processi di firma descritti nei paragrafi precedenti potranno essere integrati e automatizzati con apposite funzionalità software messe a disposizione dalle software house alla società; l’utente potrà effettuare la firma al termine del processo di formazione dei file. Lo scenario d’uso è chiaramente dipendente dalla specifica soluzione che il fornitore di software fornirà in aggiornamento.
  4. Utilizzando il sigillo dell’Agenzia delle Entrate 
    L’incaricato dell’azienda, preventivamente autorizzato alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini IVA, accede all’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, autenticandosi con le proprie credenziali (Entratel, Fisconline, SPID, CNS); seleziona il ruolo “Incaricato”, sceglie il codice fiscale della società incaricante, accede all’area “Dati Fatture e Comunicazioni IVA”, seleziona la voce “Dati delle fatture” e la funzionalità di supporto “Sigilla il tuo file Dati Fattura”. Attraverso un classico comando “Sfoglia”, seleziona, singolarmente, i file XML precedentemente formati, e clicca sul tasto “Sigilla”.

 

Trasmissione dei file
La trasmissione dei file con i dati delle fatture avviene con un canale diverso dal “canale Entratel” utilizzato per l’invio delle dichiarazioni.
Come

  1. Mediante la funzionalità di upload sull’interfaccia “Fatture e Corrispettivi”. 
    L’incaricato dell’azienda, preventivamente autorizzato alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini IVA, accede all’interfaccia, autenticandosi con le proprie credenziali (Entratel, Fisconline, SPID, CNS); seleziona il ruolo “Incaricato”, sceglie il codice fiscale della società incaricante, accede all’area “Dati Fatture e Comunicazioni IVA”, seleziona la voce “Dati delle fatture” e la funzionalità “Trasmissione”.
    Attraverso un classico comando “Sfoglia”, seleziona:
    a. il file XML firmato;
    oppure
    b. il file XML sigillato;
    oppure
    c. la cartella compressa ZIP contenente più file XML firmati (fino ad una dimensione complessiva di 5MB);
    oppure
    d. la cartella compressa ZIP firmata digitalmente contenente più file XML non firmati (fino ad una dimensione complessiva di 5MB);
    clicca sul tasto “Invia”.
    Al momento dell’acquisizione, il sistema fornisce un codice identificativo del file trasmesso. Questo riferimento è contenuto nella rispettiva notifica di acquisizione [o di scarto] delle comunicazioni e garantisce il collegamento univoco tra file trasmesso e notifica ricevuta, disponibile all’interno della sezione di monitoraggio dei flussi dello stesso servizio “Fatture e Corrispettivi” e indicata nella sezione “Ricevute” della propria scrivania (area autenticata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate). In caso di trasmissione di più file all’interno di una cartella compressa, ci sarà una notifica per ciascun file inviato.
  2. Utilizzando uno dei canali di integrazione “machine to machine” 
    I file possono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate anche attraverso uno dei canali machine to machine. I canali utilizzano due tipi differenti di tecnologie: web service (SOAP) o ftp. Le caratteristiche sono descritte nel documento “Modalità di trasmissione dati” allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 (e pubblicato sul sito dell’Agenzia alla pagina “Specifiche tecniche – Fatture e corrispettivi”, raggiungibile dal percorso “Home > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche tecniche – Modelli di comunicazione > Fatture e corrispettivi”) e nella sezione “Dati fatture – Accreditamento” del sito “info e assistenza” di “Fatture e Corrispettivi”. La particolarità di tali canali è che possono essere integrati con i propri sistemi informativi automatizzando così la fase di trasmissione.
    I canali di colloquio coincidono con il servizio di connessione al Sistema di Interscambio per la trasmissione delle fatture elettroniche PA e B2B (es. se l’azienda è già accreditata allo SdI non si deve accreditare di nuovo). Utilizzando tali canali, è possibile trasmettere file o cartelle compresse, automaticamente e senza necessità di autenticarsi; il canale, infatti, è già certificato e la presenza della firma digitale assicura
    l’identificazione del soggetto responsabile della trasmissione. In questo caso le ricevute, oltre che essere disponibili nelle aree web di cui al punto 1, saranno inviate al trasmittente mediante il medesimo canale. Come specificato nel citato documento “Modalità di trasmissione”, in caso di trasmissione via web service, la notifica dovrà essere “richiesta” richiamando un apposito servizio esposto dal sistema ricevente

Guida Dati Fattura società sul sito Agenzia delle Entrate

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