VIM Vendor Invoice Management

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

OGGETTO: Articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

L’articolo 25 del decreto IVA prevede che “Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, …(omissis)… e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Con specifico riferimento all’obbligo di numerazione progressiva con la circolare n. 45/E del 19 ottobre 2005, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, “così come le fatture di vendita elettroniche, anche le fatture elettroniche di acquisto possono essere memorizzate su idoneo supporto informatico. In tal caso, non essendo possibile apporre il numero progressivo di registrazione sulle singole fatture ricevute, stante la staticità ed immodificabilità del documento elettronico, l’esigenza di individuare con facilità la fattura elettronica dovrà trovare necessaria soluzione nell’ambito del sistema di contabilità, attraverso l’associazione informatica della fattura ai dati annotati nell’apposito registro Iva”.

L’Agenzia delle entrate ha, altresì, chiarito con la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 che “l’apposizione fisica del numero progressivo IVA sul documento originale non sia indispensabile qualora sia assicurata la perfetta corrispondenza dei dati contenuti nella fattura e quelli riportati nel registro IVA degli acquisti e nel registro dei protocolli di arrivo e, in particolare, sia riportato nel registro IVA, con riferimento a ciascun documento, anche il numero progressivo di protocollo di arrivo”.

Ora, nonostante nella nuova procedura di ricezione, protocollazione e registrazione delle fatture di acquisto, che la società istante intende adottare, non sia contemplato un registro ove annotare i cd. VIM number e il numero di registrazione attribuito a ciascuna fattura, si ritiene che la stessa sia comunque in grado di garantire la correlazione univoca tra la fattura protocollata in ingresso e l’annotazione della stessa nel relativo registro IVA. Tale correlazione risulta verificata mediante il riporto, sul registro degli acquisti, oltre che del numero di protocollo IVA, distinto per società e attribuito al momento dell’annotazione della fattura, anche del VIM number, associato virtualmente alle fatture, cui si aggiunge anche il progressivo e univoco numero attribuito alla fattura dal fornitore. Va da se che deve essere possibile effettuare, anche su richiesta degli organi di controllo, la stampa riepilogativa dei cd. VIM number e dei dati ai medesimi associati tra i quali dovrebbe risultare anche il numero fattura attribuito dal fornitore.

In merito alla conservazione delle fatture, l’istante fa presente che intende conservarle in modalità elettronica, indipendentemente dal sistema con cui le stesse vengono trasmesse. Al riguardo, l’articolo 39, terzo comma, del decreto IVA stabilisce che “le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente”.

Con circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, l’Agenzia delle entrate, ha precisato che, ai fini della conservazione elettronica dei documenti informatici, non vi è obbligo di una loro materializzazione su supporti fisici per considerarli giuridicamente esistenti ai fini delle disposizioni tributarie; tale principio opera indipendentemente dalla circostanza che i predetti documenti siano qualificabili come fatture elettroniche (articolo 21 del decreto IVA) oppure che siano documenti creati e/o inviati con strumenti elettronici.

Conseguentemente non si ravvisano criticità neanche con riferimento alla procedura di conservazione.


Risposta n.34

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