E-COMMERCE – cose da fare

PER INIZIARE

 


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Nuova attività
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Per l’avvio di un’attività di commercio on line del tutto nuova, da parte di un nuovo operatore, si rende necessaria – oltre alla presentazione della Scia – entro 30 giorni dall’inizio, tramite la “comunicazione unica”, da presentare al Registro delle imprese: l’iscrizione al Registro imprese della Cciaa e contestualmente alla gestione Inps; l’attribuzione della partita Iva, compilando il modello AA9/11 per le persone fisiche o AA7/10 per gli altri soggetti. È poi previsto l’obbligo di comunicare all’agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito web, i dati identificativi dell’Internet service provider, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono e di fax. Qualora si intenda effettuare l’attività in ambito Ue, è necessaria anche l’iscrizione nel Vies.
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Sito web
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Se l’impresa è già operativa, e ha semplicemente provveduto ad implementare un sito web, occorre: aggiungere il relativo codice attività “47.91.10 commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet” all’attuale partita Iva, come attività secondaria; comunicare alla Cciaa lo svolgimento dell’ulteriore attività di vendita al dettaglio per corrispondenza. In caso di omessa variazione del codice presso la Cciaa in base all’articolo 2630 Codice civile, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria (da 103 a 1.032 euro). Nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito al registro imprese siano effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione è ridotta ad un terzo.
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Point and click
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Quando per il contratto on line non è richiesta dalla legge la forma scritta esso viene di frequente concluso con il cosiddetto point and click, cioè cliccando con il mouse (o altro puntatore) su di un “tasto virtuale” presente sullo schermo del computer. Si tratta di tecnica applicata nelle vendite on line da parecchi decenni, da quando la disponibilità di un mouse è diventata comune e che più di recente si è evoluta con l’impiego dei touch screen dei tablet e degli smartphone, nel cosiddetto mobile commerce. Al consumatore deve esser reso esplicito nella maniera più chiara che sta passando dalle informazioni su un prodotto all’acquisto del prodotto stesso.
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GDPR – RECESSO – CLAUSOLE VESSATORIE – CLICK AND PAY- RIMBORSI


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Contratti Business to Business B2B
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GDPR
Il sito deve fornite le informazioni che permettano di identificarne correttamente il titolare con nome, sede e partita Iva. È inoltre obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica e gli estremi che permettono di contattare il titolare del sito Internet con facilità. Devono poi essere riportati in modo chiaro ed inequivocabile i prezzi e le tariffe dei servizi o dei beni offerti, specificando se gli importi indicati siano comprensivi o meno di imposte e costi. Tutte le informazioni devono essere costantemente aggiornate.
Recesso
Secondo il Codice del consumo (Dlgs 206/2005), il consumatore ha il diritto di recedere entro il termine ordinario di 14 giorni che decorrono dalla conclusione del contratto (nel caso di contratti di servizi), oppure dal giorno in cui il consumatore riceve i beni. Tuttavia, se il venditore non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il termine per il valido esercizio del diritto stesso è prorogato a dodici mesi decorrenti dalla fine del periodo di recesso iniziale.L’esercizio del diritto di recesso può avvenire sia utilizzando il modulo predisposto dal legislatore e allegato al Codice del consumo oppure attraverso una qualsiasi dichiarazione scritta della
decisione di recedere dal contratto.
Clausole vessatorie
Nei contratti business to business, le clausole vessatorie sono efficaci solo se specificamente approvate per iscritto.
Click and pay
Quando per il contratto online non è richiesta dalla legge la forma scritta esso viene di frequente concluso con il cosiddetto point and click, cioè cliccando con il mouse (o altro puntatore) su di un “tasto virtuale” presente sullo schermo del computer. L’articolo 51, comma 2 del Codice del consumo, introdotto dal Dlgs 21/2014 in attuazione dell’articolo 8, comma 2, della direttiva 2011/83/Ue, riconosce espressamente la validità del contratto
concluso con il point and click ma prevede anche che sia garantita la consapevolezza, in capo al consumatore al momento di inoltrare l’ordine, che l’ordine stesso implica l’obbligo di pagare e impone che «se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il corrispettivo». Se tali prescrizioni non sono rispettate, quindi se il consumatore non è messo nella condizione di comprendere che da una fase informativa sul bene o servizio offerti sta passando alla conclusione del contratto, la norma prevede che il consumatore non sia vincolato dal contratto o dall’ordine. L’articolo 12 Dlgs 70/2003 sul commercio elettronico, che
impone al predisponente il sito internet di fornire informazioni sui «mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore»
Rimborsi
Il Dlgs 11/2010 richiede che il prestatore si conformi ad elevati standard di sicurezza nella consegna e gestione dello strumento, da specificare nel contratto con l’utilizzatore, affinché questi possa attenervisi; preveda accorgimenti tecnici che consentano l’utilizzo dello strumento da parte del solo utilizzatore (esempio mediante dispositivi personalizzati). Quanto al regime probatorio, ove l’utilizzatore neghi di aver autorizzato l’operazione di pagamento, o sostenga che non sia stata correttamente eseguita, spetterà al prestatore provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o altri inconvenienti.
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Contratti Business to Consumer B2C
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GDPR
Il sito deve fornite le informazioni che permettano di identificarne correttamente il titolare con nome, sede e partita Iva. È inoltre obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica e gli estremi che permettono di contattare il titolare del sito Internet con facilità. Devono poi essere riportati in modo chiaro ed inequivocabile i prezzi e le tariffe dei servizi o dei beni offerti, specificando se gli importi indicati siano comprensivi o meno di imposte e costi. Tutte le informazioni devono essere costantemente aggiornate.
Recesso
Secondo il Codice del consumo (Dlgs 206/2005), il consumatore ha il diritto di recedere entro il termine ordinario di 14 giorni che decorrono dalla conclusione del contratto (nel caso di contratti di servizi), oppure dal giorno in cui il consumatore riceve i beni. Tuttavia, se il venditore non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il termine per il valido esercizio del diritto stesso è prorogato a dodici mesi decorrenti dalla fine del periodo di recesso iniziale.L’esercizio del diritto di recesso può avvenire sia utilizzando il modulo predisposto dal legislatore e allegato al Codice del consumo oppure attraverso una qualsiasi dichiarazione scritta della decisione di recedere dal contratto.
Clausole vessatorie
Nei rapporti B2C vessatoria qualsiasi clausola che comporta oneri sbilanciati. In base all’articolo 33 del Codice del consumo, le clausole vessatorie sono quelle previsioni contrattuali che determinano un significativo squilibrio di diritti e di obblighi a carico del consumatore.
Click and pay
Quando per il contratto online non è richiesta dalla legge la forma scritta esso viene di frequente concluso con il cosiddetto point and click, cioè cliccando con il mouse (o altro puntatore) su di un “tasto virtuale” presente sullo schermo del computer. L’articolo 51, comma 2 del Codice del consumo, introdotto dal Dlgs 21/2014 in attuazione dell’articolo 8, comma 2, della direttiva 2011/83/Ue, riconosce espressamente la validità del contratto
concluso con il point and click ma prevede anche che sia garantita la consapevolezza, in capo al consumatore al momento di inoltrare l’ordine, che l’ordine stesso implica l’obbligo di pagare e impone che «se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il corrispettivo». Se tali prescrizioni non sono rispettate, quindi se il consumatore non è messo nella condizione di comprendere che da una fase informativa sul bene o servizio offerti sta passando alla conclusione del contratto, la norma prevede che il consumatore non sia vincolato dal contratto o dall’ordine. L’articolo 12 Dlgs 70/2003 sul commercio elettronico, che
impone al predisponente il sito internet di fornire informazioni sui «mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore»
Rimborsi
Il Dlgs 11/2010 richiede che il prestatore si conformi ad elevati standard di sicurezza nella consegna e gestione dello strumento, da specificare nel contratto con l’utilizzatore, affinché questi possa attenervisi; preveda accorgimenti tecnici che consentano l’utilizzo dello strumento da parte del solo utilizzatore (esempio mediante dispositivi personalizzati). Quanto al regime probatorio, ove l’utilizzatore neghi di aver autorizzato l’operazione di pagamento, o sostenga che non sia stata correttamente eseguita, spetterà al prestatore provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o altri inconvenienti.
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Queste note non sono e non possono essere esaustive.
Sono solo uno spunto di riflessione.

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