Consultazione fatture elettroniche

Consultazione e-fattureL’Agenzia delle Entrate con provvedimento n.ro 1427541/2019 emesso in data 17 dicembre 2019 ha spostato al 29 febbraio 2020 il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche originariamente fissato al 20 dicembre 2019.

L’approvazione del decreto fiscale, approvato in via definitiva del Senato della Repubblica,
cancella l’archiviazione dei soli dati fattura (dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72)
escludendo quindi i dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto della fattura stessa

Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019 e n. 738239 del 30 ottobre 2019, è apportata la seguente modifica:
al punto 8-ter “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio” al primo periodo, le parole “(dal 1° luglio 2019 al 20 dicembre 2019)” sono sostituite dalle parole “(dal 1° luglio 2019 al 29 febbraio 2020)”.


Delega per Cassetto fiscale

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia. L’obbligo riguarda sia le operazioni tra due soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.

Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica e gli ingenti volumi di fatture previsti, sono state poste in essere iniziative volte ad agevolare il conferimento delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

In particolare, è stato realizzato un servizio che consente agli intermediari di inviare, sia con modalità massiva che puntuale, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe che siano state conferite loro, ai fini dell’attivazione automatica delle deleghe stesse, previa verifica degli elementi di riscontro che l’intermediario deve indicare a garanzia dell’effettivo conferimento della delega da parte del contribuente.

Sempre al fine di una maggiore tutela del delegante la durata massima della delega conferita è fissata a due anni dalla data di sottoscrizione del modulo di conferimento della delega.

E’ stata, inoltre, prevista un’ulteriore procedura per consentire una spedita ed efficace acquisizione e gestione delle deleghe. Al riguardo, è stata introdotta la possibilità di inviare, da parte dei soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tramite posta elettronica certificata, un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente, debitamente compilate e sottoscritte e a conservarle, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia delle entrate. In tal modo, si rende disponibile un servizio che evita la necessità di recarsi presso un ufficio territoriale anche nel caso di soggetti deleganti per i quali non è possibile la verifica degli elementi di riscontro sopra richiamati, in quanto non hanno presentato una dichiarazione IVA nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.

Inoltre, per agevolare l’adempimento del contribuente e uniformare il comportamento degli intermediari, con il presente provvedimento viene approvato uno specifico modulo per il conferimento/revoca della delega ai servizi di fatturazione elettronica: il modulo contiene due nuove sezioni dedicate all’indicazione, rispettivamente, dei dati dell’eventuale soggetto cui si conferisce procura per la consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale, nonché di quelli relativi alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai soggetti riconosciuti idonei all’autentica della firma del delegante, ai sensi del citato articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Infine, tenuto conto delle diverse modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle deleghe all’utilizzo del Cassetto fiscale delegato, viene approvato un modulo separato per il conferimento/revoca delle suddette deleghe.


Delega per Cassetto Fiscale

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Istruzioni per la compilazione della delega Cassetto Fiscale

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Schema comunicazioni via PEC

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Istruzioni compilazione file comunicazione via PEC

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Modalità di conferimento-revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica

Approvazione del modulo per il conferimento-revoca delle deleghe (5 novembre 2018)

  • È approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, allegati al presente provvedimento.
  • Il modulo di cui al punto 2.1 è composto da:
    • l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679;
    • una sezione per l’indicazione dei dati del delegante, dell’eventuale rappresentante o tutore, dei delegati, della tipologia di operazione richiesta (conferimento/revoca), dei servizi il cui utilizzo si intende delegare, della scadenza della delega per i servizi di Fatturazione elettronica;
    • una sezione per l’indicazione dei dati del soggetto cui è eventualmente conferita procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate;
    • una sezione per l’autentica della firma del delegante, nel caso in cui sia stata conferita la procura speciale alla presentazione del modulo, nei casi previsti;
    • la descrizione dei servizi
  • È approvato altresì il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo del Cassetto fiscale delegato, allegato al presente
  • Il modulo di cui al punto 3 è composto da:
    • l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679;
    • una sezione per l’indicazione dei dati del delegante, dell’eventuale rappresentante o tutore, dei delegati, della tipologia di operazione richiesta (conferimento/revoca);
    • una sezione per l’indicazione dei dati del soggetto cui è eventualmente conferita procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate;
    • una sezione per l’autentica della firma del delegante, nel caso in cui sia stata conferita la procura speciale alla presentazione del modulo, nei casi previsti;
    • la descrizione del servizio delegabile
  • Eventuali aggiornamenti ai moduli e alle istruzioni sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne è data relativa comunicazione.
  • A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al sessantesimo giorno successivo alla predetta data è possibile utilizzare il modulo pubblicato con l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018.

Provvedimento


Delega per Fatture Elettroniche


Istruzioni per la compilazione della delega Fatture Elettroniche

Fatture elettroniche e marca da bollo

Marca da bollo, cosa é?
Una marca da bollo è un’imposta sostitutiva dell’IVA che viene applicata su ricevute e fatture in casi specifici quando l’importo totale supera i € 77,47.

Marca da bollo, quando si applica?
La marca da bollo da € 2,00 deve essere applicata alle ricevute e alle fatture non imponibili o esenti IVA per importi maggiori di € 77,47.
L’importo della marca da bollo va calcolato nel totale  escluso l’eventuale computo della ritenuta d’acconto.
Possono esserci dei casi in cui questa venga apposta anche in documenti a cui venga applicata l’IVA. Questo è ammissibile solo se l’importo dei beni o servizi esenti IVA è maggiore di 77,47 euro.
I casi più comuni di utilizzo della marca da bollo per la fatturazione sono per:

  • prestazioni occasionali;
  • contribuenti del regime agevolato dei vecchi minimi o forfetario (o dei nuovi minimi).

Le specifiche tecniche riportano i riferimenti normativi su come assolvere il bollo virtuale ( sez. 2.1.1.6) “Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art.6)”


Decreto del 17/06/2014 – Ministero Economia e Finanze
 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014

Art. 6 Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari

In vigore dal 26/06/2014

  1. L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti e’ corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
  2. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.
  3. L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

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Fatture Elettroniche – Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018

 

Art. 10 Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica

In vigore dal 24/10/2018

1. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura e’ emessa con le modalita’ di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».


Art. 11 Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

In vigore dal 24/10/2018

1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente: «g-bis) data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche’ tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;

b) al comma 4, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «La fattura e’ emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.».

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.


Art. 12 Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

In vigore dal 24/10/2018

1. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».


Art. 13 Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

In vigore dal 24/10/2018

1. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17,»;

b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.


Art. 14 Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

In vigore dal 24/10/2018

1. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.».


Art. 15 Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

In vigore dal 24/10/2018

1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, stabiliti o identificati» sono sostituite dalle seguenti: «o stabiliti».

Fatture elettroniche – i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

Servizi gratuiti per predisporre, inviare, conservare e consultare le fatture elettroniche

l’Agenzia delle entrate ha predisposto una serie di servizi – totalmente gratuiti per gli utenti – per predisporre, trasmettere, consultare e conservare le fatture elettroniche.

Per predisporre le fatture elettroniche sono disponibili 3 strumenti:

  1. una procedura web, che oltre a predisporre consente anche di trasmettere le fatture elettroniche; per utilizzare questa procedura occorre accedere al portale Fatture e Corrispettivi
  2. un software per PC fisso disponibile, con la sua guida, al seguente link; tale procedura consente solo di predisporre e salvare i file delle fatture elettroniche;
  3. un’App denominata “Fatturae” disponibile negli store IOS o Android; questa procedura consente anche di trasmettere le fatture elettroniche.

Gli ulteriori servizi online gratuiti per gestire il processo di fatturazione elettronica e, in particolare, il servizio di conservazione e quello di consultazione delle fatture, sono accessibili dal portale “Fatture e Corrispettivi

Il portale è un’area web riservata e, quindi, accessibile ai singoli utenti mediante delle credenziali personali, al fine di garantire la sicurezza e l’inviolabilità dei dati contenuti nelle fatture: è pertanto necessario che l’utente abbia preventivamente acquisito le credenziali SPID (“Sistema Pubblico dell’Identità Digitale”) oppure sia in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure abbia acquisito le credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

 

Le regole tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018 sono valide solo per le fatture elettroniche tra privati. Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it.

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