Fatture elettroniche prestazioni di servizi di pubblica utilità

Modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle prestazioni di servizi, di cui al punto 1.1, regolate da contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2005, nei quali non sia stato riportato il codice fiscale del committente e per i quali non sia stato possibile identificare il predetto codice fiscale.


PROVVEDIMENTO
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ALLEGATO 1
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ALLEGATO 2
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Fatturazione elettronica: niente banca dati dell’Agenzia delle entrate. Esentate le fatture per prestazioni sanitarie

Niente banca dati delle fatture dell’Agenzia delle entrate, memorizzati solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati, no alla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie. L’Agenzia potrà archiviare le fatture solo su richiesta dei contribuenti che avranno necessità di consultarle.

Con un articolato provvedimento, il Garante per la protezione dei dati personali – preso atto delle modifiche apportate all’impianto originario della fatturazione elettronica e delle ulteriori rassicurazioni fornite dall’Agenzia delle entrate – ha individuato i presupposti e le condizioni perché la stessa Agenzia possa avviare dal 1 gennaio 2019 i trattamenti di dati connessi al nuovo obbligo.

Nelle settimane scorse era stato costituito un tavolo di lavoro tecnico, con l’Agenzia delle entrate e il Mef, per esaminare congiuntamente le criticità rilevate dal Garante e che ha visto coinvolti anche l’Agid, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e l’associazione dei produttori di software gestionale e fiscale (AssoSoftware).

La fatturazione elettronica, così come originariamente prefigurata dall’Agenzia, presentava rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali. L’Agenzia, infatti, oltre a recapitare le fatture ai contribuenti attraverso il sistema di interscambio (SDI), avrebbe anche archiviato integralmente tutti i file delle fatture elettroniche (2,1 miliardi nel 2017) che contengono di per sé informazioni di dettaglio, anche non rilevanti a fini fiscali, sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici, di telecomunicazione o trasporto (es. regolarità nei pagamenti, pedaggi autostradali, biglietti aerei, pernottamenti), o addirittura l’indicazione puntuale delle prestazioni legali (es. numero procedimento penale) o sanitarie (es. percorso diagnostico neuropsichiatrico infantile).

Il nuovo sistema di e-fattura prevede invece che l’Agenzia si limiti a memorizzare solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati (es., incongruenze tra dati dichiarati e quelli a disposizione dell’Agenzia), con l’esclusione della descrizione del bene o servizio oggetto di fattura. Dopo il periodo transitorio indispensabile a modificare il sistema, nuovi servizi di consultazione delle fatture saranno resi disponibili solo su specifica richiesta del contribuente, sulla base di accordi che saranno esaminati dall’Autorità.

I soggetti che erogano prestazioni sanitarie non dovranno emettere fattura elettronica.

Per quanto riguarda il rischio di usi impropri dei dati, il Garante, con l’istituto dell’avvertimento, ha messo in guardia tutti gli operatori (soggetti Iva e intermediari, anche tecnici) che alcune clausole contrattuali, predisposte dalle società di software, possono violare il Regolamento ed espongono a sanzioni.

Ulteriori sforzi sono richiesti all’Agenzia delle entrate per implementare la cifratura dei dati (utile soprattutto in caso di utilizzo della pec), per minimizzare i dati da memorizzare e per conformarsi agli obblighi di trasparenza e correttezza nei confronti degli interessati riguardo ai controlli fiscali effettuati attraverso trattamenti automatizzati o con l’acquisizione delle fatture per le quali il contribuente usufruisce dei servizi di consultazione e conservazione.

Tutto ciò in vista di una nuova valutazione d’impatto, prevista dalla normativa sula protezione dei dati, che l’Agenzia dovrà produrre entro il 15 aprile 2019.


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Provvedimento in tema di fatturazione elettronica – 20 dicembre 2018

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Rappresentazione tabellare fattura ordinaria B2G – B2B – 21 dicembre 2018

Rappresentazione tabellare fatture B2G e B2B in forma ordinaria


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Formato fatture verso PA (B2G) e verso privati (B2B – B2C) in forma ordinaria

Formato tabellare delle fatture B2G (fatture verso la Pubblica Amministrazione)- B2B (fatture verso soggetto IVA) - B2C (fatture verso privati)

Versione 1.2.1

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CODIFICHE

<RegimeFiscale>
RF01 Ordinario
RF02 Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05 Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF06 Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF07 Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08 Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09 Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11 Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12 Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13 Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
RF14 Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
RF15 Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16 IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF18 Altro
RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

 

<TipoCassa>
TC01 Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
TC02 Cassa previdenza dottori commercialisti
TC03 Cassa previdenza e assistenza geometri
TC04 Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
TC05 Cassa nazionale del notariato
TC06 Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali
TC07 Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)
TC08 Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)
TC09 Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)
TC10 Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
TC11 Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
TC12 Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell’agricoltura (ENPAIA)
TC13 Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime
TC14 Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
TC15 Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
TC16 Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
TC17 Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPI)
TC18 Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
TC19 Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
TC20 Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
TC21 Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
TC22 INPS

 

<ModalitaPagamento>
MP01 contanti
MP02 assegno
MP03 assegno circolare
MP04 contanti presso Tesoreria
MP05 bonifico
MP06 vaglia cambiario
MP07 bollettino bancario
MP08 carta di pagamento
MP09 RID
MP10 RID utenze
MP11 RID veloce
MP12 RIBA
MP13 MAV
MP14 quietanza erario
MP15 giroconto su conti di contabilità speciale
MP16 domiciliazione bancaria
MP17 domiciliazione postale
MP18 bollettino di c/c postale
MP19 SEPA Direct Debit
MP20 SEPA Direct Debit CORE
MP21 SEPA Direct Debit B2B
MP22 Trattenuta su somme già riscosse

 

<TipoDocumento>
TD01 fattura
TD02 acconto/anticipo su fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella
TD04 nota di credito
TD05 nota di debito
TD06 parcella

 

<Natura>
N1 escluse ex art. 15
N2 non soggette
N3 non imponibili
N4 esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

 

Delega per Cassetto fiscale

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia. L’obbligo riguarda sia le operazioni tra due soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.

Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica e gli ingenti volumi di fatture previsti, sono state poste in essere iniziative volte ad agevolare il conferimento delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

In particolare, è stato realizzato un servizio che consente agli intermediari di inviare, sia con modalità massiva che puntuale, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe che siano state conferite loro, ai fini dell’attivazione automatica delle deleghe stesse, previa verifica degli elementi di riscontro che l’intermediario deve indicare a garanzia dell’effettivo conferimento della delega da parte del contribuente.

Sempre al fine di una maggiore tutela del delegante la durata massima della delega conferita è fissata a due anni dalla data di sottoscrizione del modulo di conferimento della delega.

E’ stata, inoltre, prevista un’ulteriore procedura per consentire una spedita ed efficace acquisizione e gestione delle deleghe. Al riguardo, è stata introdotta la possibilità di inviare, da parte dei soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tramite posta elettronica certificata, un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente, debitamente compilate e sottoscritte e a conservarle, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia delle entrate. In tal modo, si rende disponibile un servizio che evita la necessità di recarsi presso un ufficio territoriale anche nel caso di soggetti deleganti per i quali non è possibile la verifica degli elementi di riscontro sopra richiamati, in quanto non hanno presentato una dichiarazione IVA nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.

Inoltre, per agevolare l’adempimento del contribuente e uniformare il comportamento degli intermediari, con il presente provvedimento viene approvato uno specifico modulo per il conferimento/revoca della delega ai servizi di fatturazione elettronica: il modulo contiene due nuove sezioni dedicate all’indicazione, rispettivamente, dei dati dell’eventuale soggetto cui si conferisce procura per la consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale, nonché di quelli relativi alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai soggetti riconosciuti idonei all’autentica della firma del delegante, ai sensi del citato articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Infine, tenuto conto delle diverse modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle deleghe all’utilizzo del Cassetto fiscale delegato, viene approvato un modulo separato per il conferimento/revoca delle suddette deleghe.


Delega per Cassetto Fiscale

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Istruzioni per la compilazione della delega Cassetto Fiscale

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Schema comunicazioni via PEC

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Istruzioni compilazione file comunicazione via PEC

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Modalità di conferimento-revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica

Approvazione del modulo per il conferimento-revoca delle deleghe (5 novembre 2018)

  • È approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, allegati al presente provvedimento.
  • Il modulo di cui al punto 2.1 è composto da:
    • l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679;
    • una sezione per l’indicazione dei dati del delegante, dell’eventuale rappresentante o tutore, dei delegati, della tipologia di operazione richiesta (conferimento/revoca), dei servizi il cui utilizzo si intende delegare, della scadenza della delega per i servizi di Fatturazione elettronica;
    • una sezione per l’indicazione dei dati del soggetto cui è eventualmente conferita procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate;
    • una sezione per l’autentica della firma del delegante, nel caso in cui sia stata conferita la procura speciale alla presentazione del modulo, nei casi previsti;
    • la descrizione dei servizi
  • È approvato altresì il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo del Cassetto fiscale delegato, allegato al presente
  • Il modulo di cui al punto 3 è composto da:
    • l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679;
    • una sezione per l’indicazione dei dati del delegante, dell’eventuale rappresentante o tutore, dei delegati, della tipologia di operazione richiesta (conferimento/revoca);
    • una sezione per l’indicazione dei dati del soggetto cui è eventualmente conferita procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate;
    • una sezione per l’autentica della firma del delegante, nel caso in cui sia stata conferita la procura speciale alla presentazione del modulo, nei casi previsti;
    • la descrizione del servizio delegabile
  • Eventuali aggiornamenti ai moduli e alle istruzioni sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne è data relativa comunicazione.
  • A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al sessantesimo giorno successivo alla predetta data è possibile utilizzare il modulo pubblicato con l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018.

Provvedimento


Delega per Fatture Elettroniche


Istruzioni per la compilazione della delega Fatture Elettroniche

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