Nota Agenzia delle Entrate B2B – B2C

Gentile Utente,
a partire dal 1° gennaio 2019 è previsto l’obbligo di emettere la fattura elettronica a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.
Questo obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 ed è previsto sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B), sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C).

La trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle entrate.

Nel periodo transitorio, che decorre dal 1 gennaio 2019 fino al 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche che la interessano in qualità di cedente/prestatore o cessionario/committente, in conformità alle indicazioni ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali, esclusivamente al fine di realizzare le seguenti funzionalità:

  • acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche, definiti principalmente nell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g) relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (i c.d. dati fattura di cui al Provvedimento del 21/12/2018), che saranno estrapolati e raccolti dall’Agenzia delle Entrate in una banca dati separata e verranno trattati dall’Agenzia per le attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato mediante l’incrocio dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate;
  • realizzazione di un servizio facoltativo attraverso il quale avrà la possibilità di consultare o scaricare i file XML delle fatture emesse e ricevute attraverso SDI nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tale servizio sarà subordinato all’adesione a uno specifico Accordo di servizio che verrà pubblicato nella medesima area riservata entro la data del 1 luglio 2019. In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate assumerà il ruolo di responsabile del trattamento, archiviando le fatture, in nome e per conto suo, in una banca dati dedicata. A partire dalla data di disponibilità del nuovo servizio facoltativo, lei potrà manifestare la volontà di aderire all’Accordo del servizio di consultazione e scarico del file XML della fattura elettronica, comprese le fatture memorizzate nel periodo transitorio. Se Lei è titolare di partita IVA potrà aderire anche attraverso intermediari delegati.

In caso di mancata adesione all’Accordo di cui sopra nei tempi previsti, l’Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio entro 60 giorni dal termine dello stesso e i soli dati fattura verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali accertamenti – vale a dire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento – ovvero definiti gli eventuali giudizi.

In caso di adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l’Agenzia memorizzerà comunque la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi abbia aderito al Servizio.

Resta fermo l’eventuale Servizio di conservazione da lei fruito in base al relativo Accordo di servizio stipulato con l’Agenzia.

 

Adesione-Recesso servizio di Consultazione delle E-Fatture B2B

Adesione al Servizio di Consultazione delle Fatture Elettroniche (E-Fatture) (B2B)

In seguito alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” l’utente o un suo intermediario specificatamente delegato possono effettuare l’adesione al servizio di “Consultazione” delle fatture elettroniche (download del file delle fatture elettroniche).

Riferimento: Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche.

Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

Per aderire è necessario collegarsi al sito web delle Entrate “Fatture e Corrispettivi” e confermare la volontà di attivare il servizio, opzione che può sempre essere revocata in qualsiasi momento attraverso lo stesso portale. In questo caso il recesso è immediatamente efficace e comporta l’interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture emesse/ricevute.

Si evidenzia che l’adesione richiesta dal codice fiscale richiedente vale per tutte le Partite IVA ad esso collegate.


L’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici può essere effettuata nell’intervallo temporale 01/07/2019 – 31/10/2019; superato tale termine, se non effettuata esplicita adesione, si assume che il soggetto non voglia fruire dei servizi di consultazione delle fatture elettroniche, che quindi non saranno più disponibili in visualizzazione e download e a seguire verranno eliminate entro il termine previsto dal Garante.

Dopo la prima adesione, nel corso del tempo, ciascun soggetto può comunque esercitare più volte il diritto di recesso ed eventuale nuova adesione, alternando tra l’uno e l’altro, purché la scelta precedente sia stata compiutamente elaborata ed acquisita a sistema.

In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti del rapporto economico – cedente/prestatore o cessionario/committente – si memorizzano i dati dei file delle fatture elettroniche nella loro interezza; queste saranno quindi disponibili, nei rispettivi ambienti, per la consultazione e il download esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.

A regime, se vi è stata adesione, sono rese disponibili in consultazione le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di adesione al servizio; analogamente per il recesso, sono rese indisponibili in consultazione tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento, anche quelle precedentemente consultabili in virtù di una precedente adesione; l’indisponibilità sarà attivata a partire dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di recesso al servizio di consultazione, e sarà valida anche per tutte le fatture in seguito inviate; le fatture resteranno visualizzabili solo fino all’avvenuta presa visione.

Si evidenzia che tanto l’adesione quanto il recesso sono da intendersi come scelte effettuate a fronte del codice fiscale del soggetto; nel caso di soggetto che eserciti attività IVA sono quindi non in relazione ad una specifica partita IVA bensì al SOGGETTO IVA nella sua interezza e ne seguono la relativa evoluzione anagrafica; ciò vale anche per il SOGGETTO CONSUMATORE FINALE in relazione a tutte le possibili evoluzioni del suo codice fiscale.

Pertanto, se ad un SOGGETTO IVA sono connesse più partitela scelta dell’adesione/revoca si intende effettuata per tutte le fatture di pertinenza del SOGGETTO, qualunque sia la partita IVA in esse indicata; l’adesione/revoca si applica anche alle fatture di pertinenza di una eventuale partita IVA che confluisce nell’anagrafica del SOGGETTO (anche successivamente alla data di adesione/revoca).

Analogamente è da intendersi per un CONSUMATORE FINALE, per il quale può essere modificato nel tempo il codice fiscale.

Nel caso di soggetto DITTA INDIVIDUALE, il diritto di adesione/recesso deve essere esercitato sia in relazione all’attività IVA del soggetto, sia in relazione alla natura di consumatore finale dello stesso, in maniera indipendente l’uno dall’altro. Il soggetto DITTA INDIVIDUALE dovrà nel portale “Fatture e Corrispettivi” esercitare il diritto di adesione/revoca per le fatture legate all’attività IVA; nella specifica sezione dell’area dichiarazione precompilata potrà esercitare il diritto di adesione/revoca per le fatture rivolte alla sua persona in quanto CONSUMATORE FINALE; nel caso di soggetto DITTA INDIVIDUALE, le scelte di adesione/revoca possono essere esercitate indipendentemente l’una dall’altra anche in modo difforme.

Ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche, sono state rese disponibili:

  • nel portale “Fatture e Corrispettivi“, le funzionalità che consentono al soggetto cedente/prestatore o cessionario/committente di:
    1. aderire al servizio gratuito di consultazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI;
    2. recedere dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Queste funzionalità sono ad uso dei soggetti IVA o di intermediari in possesso di esplicita delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici conferita dal 21 dicembre 2018“.

Analoghe funzionalità (di cui ai punti 1. e 2. precedenti) sono disponibili per il consumatore finale nell’apposita area per questi predisposta [(B2C) Business To Consumer].

E’ stata resa disponibile altresì una funzionalità che consente ai soggetti intermediari in possesso di delega da parte di più soggetti IVA, di comunicare l’adesione (di cui al punto1 precedente) da parte dei loro delegati, in modalità “massiva” (non si prevede analoga funzionalità per la comunicazione di recesso dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici).

Fonte Agenzia delle Entrate

 

 

Vendita a distanza di beni

L’Agenzia delle Entrate ha emesso questa comunicazione al riguardo delle vendite a distanza di beni

Gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori con le modalità stabilite dal provvedimento del 31 luglio 2019, in attuazione dell’articolo 13 del dl n. 34 del 2019 (decreto crescita), il quale impone ai soggetti che gestiscono i marketplace la trasmissione, con cadenza trimestrale, di comunicare una serie di dati relativi ai fornitori per le annualità 2019 e 2020.

Quando e come inviare la comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i servizi telematici Entratel/Fisconline o tramite intermediario abilitato. Il primo invio deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2019.
I soggetti non residenti che devono trasmettere la comunicazione, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono obbligati a identificarsi direttamente oppure ad avvalersi di un rappresentante fiscale residente.
I soggetti obbligati alla comunicazione, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, dovranno inviare trimestralmente all’Agenzia i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

L’invio dei dati dovrà essere effettuato utilizzando gli specifici prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia.

Responsabilità in caso di mancato invio o di dati incompleti

Il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l’invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

Utilizzo, trattamento e sicurezza dei dati

Le informazioni pervenute all’Anagrafe Tributaria tramite i canali telematici dell’Agenzia sono utilizzate per controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza di tali beni. Il tutto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. Al riguardo, il trattamento dei dati acquisiti sarà riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale d’invio del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, grazie all’adozione delle misure relative al controllo degli accessi al sistema e alla cifratura del canale trasmissivo e dei dati. Si ricorda infine, che le informazioni saranno conservate fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello dell’invio della comunicazione.


PROVVEDIMENTO E SPECIFICHE TECNICHE

Fonte: Agenzia delle Entrate

La Fattura Elettronica e i Servizi Dell’Agenzia Delle Entrate

1. LA FATTURA ELETTRONICA

L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).
Per supportare gli operatori Iva, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi servizi gratuiti per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, per trasmetterle e riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile nonché per consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente emesse e ricevute.
È sempre possibile utilizzare software e servizi reperibili sul mercato, purché conformi alle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento del 30 aprile 2018.

Le regole tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018 sono valide solo per le fatture elettroniche tra privati. Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55/2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:
1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone;
2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

  1. verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
  2. controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.
In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

Chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.

A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli ” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

 

La fattura elettronica, poi, determina ulteriori vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale. Infatti:

  • gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture (cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 del Dpr n. 633/1972) non sono più tenuti a tenere i registri Iva (artt. 23 e 25 del Dpr n. 633/1972)
  • per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all’art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973).
  • qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono – in qualsiasi momento – consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e descritto nel capitolo 3 di questa guida.

Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio, così come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, tale fattura si considera non emessa, con conseguenti sanzioni (di cui all’art. 6 del Dlgs n. 471/1997) a carico del fornitore e con la impossibilità di detrazione dell’Iva a carico del cliente.

 

2. COME PREDISPORRE, INVIARE E RICEVERE L’E-FATTURA

Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di:

  • un PC ovvero di un tablet o uno smartphone
  • un programma (software) che consenta la compilazione del file della fattura nel formato XML previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente 3 tipi di programmi per predisporre le fatture elettroniche:

  • una procedura web, utilizzabile accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia (per l’uso di tale procedura occorre disporre di una connessione in rete)
  • un software scaricabile su PC (tale procedura può essere utilizzata anche senza essere connessi in rete)
  • un’App per tablet e smartphone, denominata Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple (per l’uso di tale procedura occorre disporre di una connessione in rete).

Tali procedure sono rivolte soprattutto agli operatori che emettono un numero contenuto di fatture e sono soliti predisporle con gli usuali programmi di videoscrittura ovvero su modelli prestampati di carta. Per le informazioni di dettaglio su tali procedure si rinvia alla sezione di questa guida denominata “I servizi gratuiti offerti dall’Agenzia delle Entrate”.
In alternativa, è possibile utilizzare software privati individuabili in internet (soprattutto quelli rilasciati dagli stessi produttori dei software gestionali utilizzati dagli operatori per predisporre e registrare in contabilità le fatture).

PREDISPOSIZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA MEDIANTE LA PROCEDURA WEB DELL’AGENZIA
Questa procedura si può utilizzare solo se si è connessi ad internet e accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” è necessario avere le credenziali SPID (“Sistema Pubblico dell’Identità Digitale”) oppure Fisconline/Entratel o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Le credenziali Fisconline/Entratel possono essere richieste online sul sito internet o recandosi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Come si invia una fattura elettronica al cliente
Le fatture elettroniche vanno sempre inviate ai propri clienti attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), altrimenti sono considerate non emesse.

Poiché il SdI opera come un “postino”, è necessario che – nel compilare i dati del cliente (vedi punto n. 2 del paragrafo precedente) – si inserisca in fattura l’indirizzo telematico comunicato dal cliente (che può essere un “Codice Destinatario” alfanumerico di 7 cifre oppure un indirizzo PEC), altrimenti il “postino” non saprebbe dove recapitare la fattura.

Per trasmettere al SdI il file XML della fattura elettronica ci sono diverse modalità:

  1. si può utilizzare un servizio online presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC
  2. si può utilizzare la procedura web ovvero l’App Fatturae messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate
  3. si può utilizzare una PEC (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all’indirizzo “sdi01@pec.fatturapa.it”
  4. si può utilizzare un canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il SdI.

 

L’operatore IVA può trasmettere direttamente la fattura elettronica oppure può farla trasmettere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.
Esempio: se l’operatore ha predisposto il file XML della fattura e vuole inviarlo autonomamente, potrà accedere con le sue credenziali al portale “Fatture e Corrispettivi” e usare il servizio di trasmissione oppure, se dispone di una PEC, potrà allegare al messaggio PEC il file della fattura; se l’operatore non dispone di una PEC, potrà concordare con il suo intermediario l’invio del file della fattura mediante la PEC di quest’ultimo.
In definitiva, il “postino” (SdI) accetta le fatture elettroniche di un operatore IVA anche da una PEC o un canale telematico (FTP o Web Service) non direttamente gestito dall’operatore stesso.

Si ribadisce che per inviare correttamente una fattura elettronica è indispensabile che al suo interno sia riportato l’indirizzo telematico che il cliente ha comunicato al fornitore. Tale indirizzo potrà solo essere:

  • un indirizzo PEC, in tal caso occorrerà compilare il campo della fattura “Codice Destinatario” con il valore “0000000” (sette volte zero) e il campo “PEC Destinatario” con l’indirizzo PEC comunicato dal cliente
  • un codice alfanumerico di 7 cifre, in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura “Codice Destinatario” con il codice comunicato dal cliente.

Nel caso in cui il cliente non comunichi alcun indirizzo telematico oppure è un consumatore finale ovvero un operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero un piccolo agricoltore, sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” ma il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area di “Consultazione  Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Cosa fa il Sistema di Interscambio quando riceve una fattura
Come anticipato, le fatture elettroniche vanno sempre inviate ai propri clienti attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), altrimenti sono considerate non emesse.
Una volta che il file della fattura elettronica è stato trasmesso al SdI, quest’ultimo esegue alcuni controlli e, se tali controlli sono superati, trasmette il file all’indirizzo telematico presente nella fattura. I tempi in cui il SdI effettua le operazioni di controllo e consegna della fattura possono variare da pochi minuti ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui è molto elevato il numero di fatture che stanno pervenendo al SdI in quel momento.

QUALI CONTROLLI ESEGUE IL SDI SULLA FATTURA ELETTRONICA

  • verifica che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 ovvero 21-bis del Dpr n. 633/1972), cioè – in generale – gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’Iva
  • verifica che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e della partita Iva oppure del Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe Tributaria
  • verifica che sia inserito in fattura l’indirizzo telematico dove recapitare il file, cioè che sia almeno compilato il campo «Codice Destinatario»
  • verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva (ad esempio, se l’imponibile è 100 euro, l’aliquota è 22%, l’Iva sia di 22 euro).

Per tutte le fatture elettroniche inviate a privati (altri operatori Iva o consumatori finali), il SdI accetta anche file non firmati digitalmente.
Nel caso in cui, però, il file della fattura elettronica sia firmato digitalmente, il SdI esegue controlli sulla validità del certificato di firma.

FATTURA ELETTRONICA NON CORRETTA: LA RICEVUTA DI SCARTO
Se uno o più dei controlli sopra descritti non va a buon fine, il SdI “scarta” la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all’interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto (per spiegazioni più dettagliate di tali motivi si rimanda alle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018).
La ricevuta di scarto viene trasmessa dal SdI alla medesima PEC o al medesimo canale telematico (FTP o Web Service) da cui ha ricevuto la fattura elettronica.
Inoltre, la ricevuta di scarto viene sempre messa a disposizione nell’area autenticata “Consultazione  Monitoraggio dei file trasmessi” del portale “Fatture e Corrispettivi”,
sia quando viene inviata con il servizio online del medesimo portale, sia quando viene inviata con la procedura web o l’App Fatturae gratuite sia quando la fattura viene inviata con PEC o canale telematico.

FATTURA ELETTRONICA CORRETTA: LA RICEVUTA DI CONSEGNA O LA RICEVUTA DI IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA
Se i controlli sopra descritti vanno a buon fine, il SdI recapita la fattura elettronica all’indirizzo telematico che legge nel file della fattura (campi “Codice Destinatario” e “PEC Destinatario”) e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di consegna all’interno della quale sono indicate la data e l’ora esatta in cui è avvenuta la consegna.
Nella ricevuta, inoltre, è riportato il nome che è stato assegnato al file dal soggetto che ha predisposto la fattura, un numero – attribuito dal SdI – che identifica univocamente il file della fattura e un ulteriore codice – definito hash – che consente di garantire l’integrità del file stesso.
Inoltre, un duplicato della fattura elettronica è sempre messo a disposizione sia del cliente che del fornitore nelle loro rispettive aree riservate di “Consultazione → Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il duplicato della fattura elettronica ha lo stesso valore giuridico del file originale della fattura.

Nel caso in cui la casella PEC ovvero il canale telematico FTP o Web Service, dove il SdI prova a recapitare il file della fattura, non fossero attivi (ad esempio se la casella PEC è piena ovvero il server del canale telematico è momentaneamente spento), il SdI leggendo il numero di partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) all’interno della fattura – mette comunque a disposizione il duplicato della fattura nell’area riservata di “Consultazione → Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In tale situazione, il SdI invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di impossibilità di consegna all’interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del file al cliente.

In questo caso la fattura si considera emessa per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini fiscali) dal cliente. Per tale motivo, è importante che il fornitore (cedente/prestatore) avvisi il cliente per vie diverse dal SdI (ad esempio tramite email, telefono o altro contatto) che la fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata, in modo tale che quest’ultimo possa consultarla e scaricarla dalla predetta area: la data di decorrenza della detraibilità dell’Iva, per il cliente, scatterà dal momento di visualizzazione/scarico della fattura.
Nell’area riservata di “Consultazione → Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” sia il fornitore che il cliente potranno agevolmente individuare le fatture elettroniche consegnate (per le quali è stata emessa una ricevuta di consegna) da quelle che, per problemi del canale di ricezione del cliente, non sono state consegnate ma solo messe a disposizione sul portale (per le quali è stata emessa una ricevuta di impossibilità di consegna):

  • le fatture consegnate sono marcate da un simbolo verde di spunta
  • le fatture non consegnate e da prendere in visione sono marcate da un simbolo rosso di alert

Qualora il fornitore abbia compilato – in fattura – solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” (caso in cui il cliente non comunichi alcun indirizzo telematico oppure è un consumatore finale ovvero un operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero un piccolo agricoltore), la fattura sarà sempre messa a disposizione del cliente nella sua area di “Consultazione → Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Ai fini della esigibilità e detraibilità dell’Iva, in sintesi, si ricorda che:

  • per il fornitore, ogni qual volta il SdI invia una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di consegna, la fattura si considera emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura (al contrario, una ricevuta di scarto determina che la fattura non è mai stata emessa e occorre correggere l’errore in essa contenuto e ritrasmetterla al SdI)
  • per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella di “presa visione” (da parte del cliente) della fattura nell’area riservata “Consultazione  Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

 

Come si riceve una fattura elettronica dal Sistema di Interscambio
Una volta ricevuta la fattura dal fornitore (o dal suo intermediario) e in caso di esito positivo dei controlli previsti, il SdI consegna la fattura elettronica all’indirizzo telematico presente nella fattura stessa. Pertanto, la fattura elettronica verrà recapitata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero al canale telematico (FTP o Web Service) che il cliente avrà comunicato al suo fornitore e che quest’ultimo (o il suo intermediario) avrà correttamente riportato nella fattura.

L’operatore Iva può decidere di ricevere la fattura ad un indirizzo PEC direttamente a lui intestato o su un canale telematico (FTP o Web Service) direttamente da lui gestito oppure può farla ricevere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.
In definitiva, il “postino” (SdI) consegna le fatture elettroniche all’indirizzo PEC o sul canale telematico (FTP o Web Service) che legge dalla fattura, indipendentemente se questi sono direttamente riconducibili al cliente o meno.

Per essere quindi sicuri di ricevere correttamente una fattura, è indispensabile comunicare in modo chiaro e tempestivo al fornitore non solo la propria partita Iva e i propri dati anagrafici, come accadeva con le fatture tradizionali, ma anche l’indirizzo telematico (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) che il fornitore dovrà riportare nella fattura affinché il SdI sia in grado di consegnare la fattura stessa.
Per rendere più sicuro questo delicato passaggio oltre che più rapido, agevolando il fornitore nella fase di acquisizione dei dati del cliente, tutti gli operatori titolari di partita Iva possono:

  1. registrare preventivamente presso il SdI l’indirizzo telematico dove desiderano ricevere di default tutte le loro fatture
  2. generare e portare con se un codice bidimensionale (QRCode) contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l’indirizzo telematico di default comunicato preventivamente al SdI.

Queste due azioni possono essere effettuate dall’operatore Iva (o da un suo intermediario appositamente delegato: per maggiori informazioni si rinvia a questo link del sito internet dell’Agenzia delle Entrate) solo nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” utilizzando i due appositi servizi online denominati “Registrazione della modalità di ricezione delle fatture elettroniche” e “Generazione QRCode”.
Attraverso il servizio di registrazione si può abbinare al proprio numero di partita Iva un indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario di 7 cifre identificativo di un canale FTP o Web Service) dove ricevere sempre tutte le fatture elettroniche, indipendentemente dall’indirizzo telematico che il fornitore avrà inserito nella fattura.
Pertanto, se si è utilizzato questo servizio, il SdI ignorerà l’indirizzo riportato in fattura e consegnerà la stessa all’indirizzo abbinato alla partita Iva.

ATTENZIONE
Si ribadisce che nel caso in cui il cliente non registri al SdI l’indirizzo telematico ovvero non comunichi alcun indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario di 7 cifre identificativo di un canale FTP o Web Service) al fornitore, e quest’ultimo inserisca il valore “0000000” nel campo Codice Destinatario della fattura, l’unico modo di recuperare la fattura elettronica per il cliente sarà quello di accedere nella sua area riservata di “Consultazione → Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Se il cliente è un consumatore finale, un operatore in regime di vantaggio o forfettario, o un piccolo agricoltore, il fornitore dovrà rilasciargli una copia su carta (o per email) della fattura inviata al SdI ricordandogli che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata di “Consultazione  Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Come si conservano le fatture elettroniche
Per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972) sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente.
La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale). Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).
Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet; tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è, come gli altri descritti in questa guida, accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”: si rimanda alla sezione “I servizi gratuiti offerti dall’Agenzia delle Entrate” per approfondimenti

 

3. I SERVIZI DELL’AGENZIA

Il portale “Fatture e Corrispettivi”
Per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e sfruttare al massimo i suoi vantaggi in termini di efficientamento delle attività amministrative, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una serie di servizi – totalmente gratuiti per gli utenti – per predisporre, trasmettere, consultare e conservare le fatture elettroniche.
Per facilitare l’accesso a tali servizi, è stato predisposto un apposito “portale web” – accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate – denominato “Fatture e Corrispettivi”.
Il portale è un’area web riservata e, quindi, accessibile ai singoli utenti titolari di partita Iva mediante delle credenziali personali, al fine di garantire la sicurezza e l’inviolabilità dei dati contenuti nelle fatture: è pertanto necessario che l’utente abbia preventivamente acquisito le credenziali SPID (“Sistema Pubblico dell’Identità Digitale”) oppure sia in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure abbia acquisito le credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
È importante sapere che, con le predette credenziali (SPID, CNS o Fisconline/Entratel) l’utente, oltre al portale “Fatture e Corrispettivi”, può accedere a tutti gli altri servizi online offerti dall’Agenzia delle Entrate, quali ad esempio la consultazione delle proprie dichiarazioni fiscali, dei versamenti, degli atti del registro, delle visure ipotecarie e catastali relative ai propri immobili.

È possibile delegare un intermediario ad accedere alla propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” ed utilizzare, per proprio conto, i servizi in esso presenti.
Non tutti gli intermediari sono delegabili, ma solo quelli previsti dalla legge (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), cioè – in generale – i ragionieri e i dottori commercialisti, i consulenti del lavoro, eccetera.
Si può assegnare una delega a tutti i servizi presenti nel portale “Fatture e Corrispettivi” oppure si può scegliere di far accedere il proprio intermediario solo ad alcuni di essi: per maggiori informazioni sui servizi delegabili e le modalità di assegnazione della delega, si rimanda all’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e, in particolare, al modello di delega scaricabile cliccando su questo link.

Come si accede al portale “Fatture e Corrispettivi”
Il link per accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” si trova nella home page del sito www.agenziaentrate.gov.it nell’area tematica denominata “Fatture elettroniche e Corrispettivi”. Cliccando sul link del portale si apre la maschera dove vanno inserite le credenziali di accesso.

Il servizio di conservazione elettronica
Selezionando il link “Fatturazione elettronica” nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi” è possibile attivare il servizio gratuito di conservazione elettronica.
Cliccando sul link “Accedi alla sezione conservazione” si aprirà una pagina che consente di prendere visione del Manuale del servizio di Conservazione (nel quale sono descritte tutte le caratteristiche tecniche del processo di conservazione eseguito sulle fatture) e dell’Accordo di servizio: selezionando le due caselle presenti nella pagina, il servizio si attiverà e dal quel momento in poi tutte le fatture elettroniche (così come le note di variazione) emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio saranno portate automaticamente in conservazione elettronica.

Il servizio di Consultazione delle fatture e delle ricevute
Tutte le fatture elettroniche (nonché le note di variazione) emesse e ricevute correttamente attraverso il Sistema di Interscambio sono messe a disposizione dell’operatore Iva attraverso un servizio accessibile dalla home page del portale “Fatture e Corrispettivi”

Il software“stand alone” e l’App
La predisposizione della fattura elettronica può essere effettuata anche con altre due procedure gratuite offerte dall’Agenzia delle Entrate: il software per PC e l’App denominata “Fatturae” per smartphone o tablet.
Il software per PC consente solo di predisporre la fattura perché permette di lavorare anche in assenza di una connessione ad internet: una volta terminata la predisposizione della fattura e salvato il file sul proprio PC, l’operatore potrà collegarsi alla rete, aprire il portale “Fatture e Corrispettivi” e utilizzare la funzione di sola “Trasmissione” della fattura elettronica presente nella sezione “Fatturazione elettronica” descritta al paragrafo precedente. In alternativa si potrà trasmettere la fattura via PEC, inviandola come allegato al messaggio di PEC all’indirizzo “sdi01@pec.fatturapa.it”.
Il software per PC è scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate nell’area tematica dedicata alla fatturazione elettronica: nella stessa area è presente la Guida della procedura alla quale si rimanda per maggiori dettagli.
L’App “Fatturae” consente sia di predisporre che di trasmettere al SdI la fattura elettronica. L’App e la sua descrizione sono accessibili sugli Store online IOS e Android: una volta scaricata l’App sul proprio dispositivo, si può accedere con le stesse credenziali con cui si accede al portale “Fatture e Corrispettivi” e successivamente operare sempre con le medesime credenziali e per la stessa partita Iva.

 

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Guida Dati Fatturazione Persone Fisiche – Preparazione e Trasmissione

Comunicazione dei dati delle fatture
Caso di un utente persona fisica, soggetto IVA.

 

Formazione del file
L’utente deve creare il file o i file Dati Fattura.
Come

  1. Utilizzando la funzionalità di creazione del file Dati Fattura disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi
    L’utente accede all’interfaccia, autenticandosi con le proprie credenziali (Fisconline, SPID, CNS); all’interno dell’area “Dati Fatture e Comunicazioni IVA” seleziona la voce “Dati delle fatture” e, dalla pagina “Generazione”, crea un nuovo file utilizzando le funzionalità disponibili nelle sezioni “Crea nuovo file” o “Riprendi ultimo file”. Può anche partire da un file XML parzialmente compilato, importandolo in Fatture e Corrispettivi tramite il comando “Sfoglia” della funzione “Importa da file XML” (disponibile sempre nella pagina “Generazione”) per poi completarlo. Ciascun file può essere sottoposto ai controlli della funzionalità “Controlla il tuo file Dati Fattura”.
  2. Utilizzando un proprio software gestionale

 

Firma elettronica dei file
La firma elettronica ha lo scopo di identificare il soggetto che presenta la comunicazione, indipendentemente dal provider che trasmette il file che la contiene.
Come

  1. Utilizzando la propria firma elettronica qualificata
    La firma può essere apposta al singolo file ovvero a un file compresso (“zip”) che contenga uno o più file con i dati delle fatture, oltre, eventualmente, al file con la comunicazione del prospetto trimestrale di liquidazione IVA.
  2. Utilizzando il sigillo dell’Agenzia delle Entrate
    L’utente accede all’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, autenticandosi con le proprie credenziali (Fisconline, SPID, CNS); seleziona il ruolo “Me stesso”, accede all’area “Dati Fatture e Comunicazioni IVA”, seleziona la voce “Dati delle fatture” e la funzionalità di supporto “Sigilla il tuo file Dati Fattura”.
    Attraverso un classico comando “Sfoglia”, seleziona il file XML precedentemente formato, e clicca sul tasto “Sigilla”.

 

Trasmissione dei file
La trasmissione dei file con i dati delle fatture avviene con un canale diverso dal “canale Entratel” utilizzato per l’invio delle dichiarazioni.
Come

  1. Mediante la funzionalità di upload sull’interfaccia “Fatture e Corrispettivi”.
    L’utente accede all’interfaccia, autenticandosi con le proprie credenziali (Fisconline, SPID, CNS); seleziona il ruolo “Me stesso”, accede all’area “Dati Fatture e Comunicazioni IVA”, seleziona la voce “Dati delle fatture” e la funzionalità “Trasmissione”. Attraverso un classico comando “Sfoglia”,
    seleziona:
    a. il file XML firmato;
    oppure
    b. il file sigillato;
    oppure
    c. la cartella compressa ZIP contenente più file XML firmati (fino ad una dimensione complessiva di 5MB);
    oppure
    d. la cartella compressa ZIP firmata digitalmente contenente più file XML non firmati (fino ad una dimensione complessiva di 5MB);
    clicca sul tasto “Invia”.
    Al momento dell’acquisizione, il sistema fornisce un codice identificativo del file trasmesso. Questo riferimento è contenuto nella rispettiva notifica di acquisizione [o di scarto] delle comunicazioni e garantisce il collegamento univoco tra file trasmesso e notifica ricevuta, disponibile all’interno della sezione di monitoraggio dei flussi dello stesso servizio “Fatture e Corrispettivi” e indicata nella sezione “Ricevute” della propria scrivania (area autenticata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate).
  2. Utilizzando uno dei canali di integrazione “machine to machine”
    I file possono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate anche attraverso uno dei canali machine to machine. I canali utilizzano due tipi differenti di tecnologie: web service (SOAP) o ftp. Le caratteristiche sono descritte nel documento “Modalità di trasmissione dati” allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 (e pubblicato sul sito dell’Agenzia alla pagina “Specifiche tecniche – Fatture e corrispettivi”, raggiungibile dal percorso “Home > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche tecniche – Modelli di comunicazione > Fatture e corrispettivi”) e nella sezione “Dati fatture – Accreditamento” del sito “info e assistenza” di “Fatture e Corrispettivi”. La particolarità di tali canali è che possono essere integrati con i propri sistemi informativi automatizzando così la fase di trasmissione. Possono inoltre essere utilizzati i servizi di trasmissione basati su tali canali ed offerti dai provider. I canali di colloquio coincidono con il servizio di connessione al Sistema di Interscambio per la trasmissione delle fatture elettroniche PA e B2B (es. se l’utente è già accreditato allo SdI non si deve accreditare di nuovo).
    Utilizzando tali canali, è possibile trasmettere file senza necessità di autenticarsi; il canale, infatti, è già certificato e la presenza della firma digitale assicura l’identificazione del soggetto responsabile della
    trasmissione.
    In questo caso le ricevute, oltre che essere disponibili nelle aree web di cui al punto 1, saranno inviate al trasmittente mediante il medesimo canale. Come specificato nel citato documento “Modalità di trasmissione”, in caso di trasmissione via web service, la notifica dovrà essere “richiesta” richiamando un apposito servizio esposto dal sistema ricevente.

Guida Dati Fattura persone fisiche sul sito Agenzia delle Entrate

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