Specifiche tecniche 1.6

FATTURAZIONE ELETTRONICA – REGOLE DI PROCESSO
La presente sezione del documento riporta le specifiche tecniche per il colloquio con il Sistema di Interscambio nell’ambito del processo di fatturazione elettronica fra soggetti privati. Tali specifiche sono derivate dalle Specifiche delle regole tecniche di cui all’allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013; a tale documento si rimanda per le regole tecniche di colloquio con il SdI in caso di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le principali novità riguardano:

  • l’attivazione del servizio con cui un soggetto passivo IVA può registrare la modalità prescelta per la ricezione dei file fattura (v. paragrafo 1.5.1.2);
  • la possibilità di recapitare i file fattura tramite la messa a disposizione nell’area autenticata del cessionario/committente (v. paragrafo 1.3.2 Servizio web di messa a disposizione nell’area autenticata dei servizi telematici);
  • l’eliminazione dell’obbligo di valorizzare l’elemento PECDestinatario, in corrispondenza del valore di default (“0000000”) per l’elemento CodiceDestinatario (v. paragrafo 1.5.5);
  • la semplificazione del processo di messa a disposizione del file fattura, in caso di impossibilità di consegna per cause tecniche non imputabili al Sistema di Interscambio (v. paragrafo 1.5.7);
  • la possibilità, per il cedente/prestatore e per il cessionario/committente, di consultare e acquisire, dalla propria area autenticata, le fatture elettroniche o i lotti di fatture elettroniche o i relativi duplicati informatici (v. paragrafo 1.3.2 Servizio web di messa a disposizione nell’area autenticata dei servizi telematici);
  • la comunicazione al cedente/prestatore dell’avvenuta presa visione del file fattura messo a disposizione nell’area autenticata del cessionario/committente (v. paragrafo 1.3.2);
  • l’introduzione nelle ricevute di un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash calcolato con algoritmo SHA-256) per ogni file fattura elaborato (v. paragrafo 1.5.7);
  • l’indicazione di una codifica predefinita per le operazioni relative alla vendita di carburante (v. paragrafo 2.1.8);
  • introduzione di un nuovo valore nella lista associata all’elemento TipoDocumento per l’autofattura di cui all’art. 6, comma 8, d.lgs. 471/97.

Fatture elettroniche nuovo xml

Il tracciato XML delle fatture elettroniche subirà alcuni cambiamenti al fine di automatizzare alcuni processi quali esterometro e precompilata.

  • Saranno maggiormente dettagliati i codice N3 (operazioni non imponibili) ed N6 (reverse charge);
  • Saranno introdotti nuovi tipi di documento:
    • TD13 – TD14 (integrazione delle fatture reverse charge intraUE ed interno);
    • TD15 – TD16 (fatture autoconsumo e cessioni gratuite);
    • TD17 – TD18 (documenti con cui si certifica l’estrazione dei beni da un deposito Iva con o senza versamento dell’imposta);
    • TD19 (cessioni beni ammortizzabili e passaggi interni);
  • Nuove tipologie ritenute: sarà possibile ripetere il blocco dei dati (es. contributo Enasarco e contributo INPS).

Due date fondamentali:

  • 01/04/2020: uso volontario del nuovo tracciato, ovvero le fatture generate con il vecchio tracciato saranno accettate;
  • 01/07/2020: uso obbligatorio del nuovo tracciato, ovvero le fatture generate con il vecchio tracciato saranno scartate.

Specifiche tecniche 1.5

L’Agenzia delle Entrate pubblicato le specifiche tecniche 1.5

Dono stati introdotti nuovi controlli per:

  • verificare il corretto utilizzo del codice destinatario “XXXXXXX” (codice di errore 00313)
  • verificare la coerenza di partita IVA e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (codici di errorre 00320 e 00324)
  • verificare la corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita IVA sia quella di un gruppo IVA (codici di errore 00321, 00322, 00325 e 00326)
  • verificare, nei casi di autofattura, che la partita IVA del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore 00323)
  • verificare che l’indirizzo PEC indicato nel campo PECDestinatario non corrisponda ad una casella PEC del SdI (codice di errore 00330)

(paragrafi modificati: 2.1.1 – 2.1.2 – 2.1.4 – Appendice 1)


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Fatturazione elettronica – specifiche tecniche

FATTURAZIONE ELETTRONICA – Regole di processo – Specifiche tecniche

La presente sezione del documento riporta le specifiche tecniche per il colloquio con il Sistema di Interscambio nell’ambito del processo di fatturazione elettronica fra soggetti privati. Tali specifiche sono derivate dalle Specifiche delle regole tecniche di cui all’allegato B del DM 55 del 3 aprile 2013; a tale documento si rimanda per le regole tecniche di colloquio con il SdI in caso di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le principali novità riguardano:

  • l’attivazione del servizio con cui un soggetto passivo IVA può registrare la modalità prescelta per la ricezione dei file fattura (v. paragrafo 1.5.1.2);
  • la possibilità di recapitare i file fattura tramite la messa a disposizione nell’area autenticata del cessionario/committente (v. paragrafo 1.3.2 Servizio web di messa a disposizione nell’area autenticata dei servizi telematici);
  • l’eliminazione dell’obbligo di valorizzare l’elemento PECDestinatario, in corrispondenza del valore di default (“0000000”) per l’elemento CodiceDestinatario (v. paragrafo 1.5.5);
  • la semplificazione del processo di messa a disposizione del file fattura, in caso di impossibilità di consegna per cause tecniche non imputabili al Sistema di Interscambio (v. paragrafo 1.5.7);
  • la possibilità, per il cedente/prestatore e per il cessionario/committente, di consultare e acquisire, dalla propria area autenticata, le fatture elettroniche o i lotti di fatture elettroniche o i relativi duplicati informatici (v. paragrafo 1.3.2 Servizio web di messa a disposizione nell’area autenticata dei servizi telematici);
  • la comunicazione al cedente/prestatore dell’avvenuta presa visione del file fattura messo a disposizione nell’area autenticata del cessionario/committente (v. paragrafo 1.3.2);
  • l’introduzione nelle ricevute di un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash calcolato con algoritmo SHA-256) per ogni file fattura elaborato (v. paragrafo 1.5.7);
  • l’indicazione di una codifica predefinita per le operazioni relative alla vendita di carburante (v. paragrafo 2.1.8);
  • introduzione di un nuovo valore nella lista associata all’elemento TipoDocumento per l’autofattura di cui all’art. 6, comma 8, d.lgs. 471/97.

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Rappresentazione tabellare fattura ordinaria B2G – B2B – 21 dicembre 2018

Rappresentazione tabellare fatture B2G e B2B in forma ordinaria


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