Documento LTV – significato

LTV é l’abbreviazione di Long Term Validation ed è una modalità di firma digitale per garantire la validità del documento nel tempo.

Tutte le firme digitale hanno una scadenza per cui al momento di una verifica del documento firmato, nell’ipotesi che la firma sia stata revocata o abbia cessato naturalmente la sua validità, il documento stesso verrà evidenziato come non affidabile.

Un documento firmato LTV è invece autoconsistente, perché racchiude al suo interno tutti gli elementi che garantiscono nel tempo l’autenticità. Ildocumento LTV contiene:

  1. estremi della firma digitale;
  2. marca temporale apposta contestualmente alla firma;
  3. le informazioni relative allo stato di validità del certificato al momento della apposizione della firma e della marca, incluse sotto forma di risposta ottenuta dal servizio OCSP (Online Certificate Status Protocol) oppure di lista dei certificati revocati o sospesi (CRL, Certificate Revocation List).

Il documento LTV sarà quindi valido anche dopo la scadenza del certificato di firma ed eventualmente anche della marca temporale, perché ha, al suo interno, tutte le informazioni necessarie alla verifica sia dell’autenticità della firma sia della data della in cui è stata apposta la firma stessa. Questa verifica è attiva anche senza collegamento internet.

Quando si firmano documenti PDF é bene che gli stessi siano nel formato PDF/a. Questo formato garantische che tutte le informazioni grafiche, esempio font particolari, siano incluse nel documento stesso.

Sistema Tessera Sanitaria 2021

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che svolge le funzioni di indirizzo e di regia della politica economica e finanziaria complessiva dello Stato, ha fissato le nuove norme per la comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per l’anno 2021

Il decreto del MEF del 19 ottobre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 2020 (serie generale n. 270) definisce le regole per la  trasmissione dei dati medici al Sistema Tessera Sanitaria.
I dati dei documenti relativi all’anno 2020 dovranno essere comunicati, come d’uso, entro il 31 gennaio 2021.

E’ importante ricordare che:

  1. la legge di bilancio 2020 impone di indicare anche la modalità di pagamento (tracciabile o non tracciabile);
  2. i dati per i quali il paziente ha sottoscritto il diniego all’invio al sistema TS non dovranno essere trasmessi.

Infine è bene ricordare che su ogni fattura emessa dal medico verso pazienti privati sia evidenziato il metodo di pagamento (tracciabile/non tracciabile) ed il consenso o diniego alla trasmissione dei dati al sistema TS. Il consenso o diniego deve essere firmato dal paziente nella copia del documento che resta al medico.

L’invio dei dati 2021 (operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021), hanno queste nuove regole:

  • la periodicità di trasmissione dei dati passa da annuale a mensile;
  • per ogni documento fiscale emesso viene richiesto l’invio di ulteriori informazioni:
    • la tipologia del documento (ad es. fattura);
    • l’aliquota iva o la natura dell’operazione (ad es. esente);
    • l’eventuale indicazione da parte del paziente del diniego o del consenso alla messa disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della compilazione della dichiarazione precompilata (in questo caso i dati dovranno essere inviati senza indicare il codice fiscale del paziente).

Si ricorda, infine che persiste il divieto dell’emissione di “fatture elettroniche tramite SDI” per prestazioni mediche rese nei confronti delle persone fisiche.


Procedura per l’emissione automatica delle fatture ai pazienti

Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2020

DECRETO 19 ottobre 2020

Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.

Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall’assistito al Sistema TS da parte dei soggetti previsti dall’articolo 3 commi 3 e 4 del DL 175/2014

INTRODUZIONE
Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, al Sistema TS da parte delle strutture sanitarie previste dall’articolo 3 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 che ne stabilisce anche le modalità tecniche di utilizzo.
Di seguito sono descritti:
1. Le tipologie di prestazione e i dati di spesa sanitaria che devono essere tramessi dalle strutture/medici di cui all’art. 3, commi 3 e 4 del D.Lgs. 175/2014, comprensivi anche dei dati di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del D.Lgs. 175/2014
2. Le caratteristiche del servizio telematico messo a disposizione dal sistema TS per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria.

Le specifiche tecniche dei servizi descritte nel presente disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS.

I soggetti interessati  sono:

  1. farmacie pubbliche e private;
  2. aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  3. iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  4. Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate;
  5. Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di farmaci veterinari (art.70 comma 2 del Dlgs 193/2006)
  6. Iscritti agli albi professionali dei veterinari;
  7. Iscritti agli albi professionali degli psicologi;
  8. Iscritti agli albi professionali degli infermieri;
  9. Iscritti agli albi professionali delle ostetriche ed ostetrici;
  10. Iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  11. Esercizi commerciali (Parafarmacie);
  12. Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.
  13. Strutture sanitarie militari
  14. Iscritti all’Ordine nazionale dei Biologi
  15. Iscritti agli Albi delle nuove professioni sanitarie di cui al DM 13 agosto 2018
  16. Farmacia interna all’associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG)

GAZZETTA UFFICIALE


Phishing via email PEC

Attenzione ai nuovi tentativi di phishing via email: cestinare le PEC infette senza aprirle

Attenzione alle false comunicazioni di posta elettronica certificata. Negli ultimi giorni sono state infatti segnalate delle false email indirizzate a privati e professionisti provenienti da indirizzi Pec validi, non legati in alcun modo all’Agenzia.

I messaggi, tuttavia, hanno un oggetto che assomiglia a un numero di protocollo utilizzato per le classiche comunicazioni dell’Agenzia (COMUNICAZIONE XXXXXXXXXX [ENTRATE|AGEDCXXX|REGISTRO) e includono in allegato un file in formato zip che contiene a sua volta un documento pdf non valido ed un file vbs. Quest’ultimo, se lanciato, scarica sul computer un software dannoso per ottenerne il controllo.

L’Agenzia è estranea a tali comunicazioni e raccomanda ai cittadini che hanno ricevuto queste Pec di cestinarle senza aprirne gli allegati.


 

 

FOI: Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie

L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi viene utilizzato per l’adeguamento periodico dei valori monetari e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge n. 392 del 27 luglio 1978.
L’Istat ha avviato la produzione mensile di tale indicatore a partire da febbraio 1992, in ottemperanza alla legge n.81 del 5 febbraio 1992. Pertanto, nel calcolo delle variazioni percentuali dell’indice e nel calcolo dei coefficienti di rivalutazione, occorre prestare attenzione all’intervallo di tempo preso in considerazione: per gli intervalli di tempo a cavallo del febbraio 1992, occorre utilizzare nel calcolo uno specifico coefficiente Cst , pari a 1,0009.


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Allegato PADES P7M

La sentenza 170/19 del 29 luglio della Ctp Reggio Emilia ha certificato l’equivalenza dei formati PADES e P7M. Entrambi forniscono la sicurezza della genuinità del contenuto del documento.
Entrambi formati garantisco l’integrità del documento come evidenziato nell’articolo 12 del decreto dirigenziale del 16/4/2014 di cui all’art. 34 dm44/2011 nel quale si afferma che le firme digitali CadES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf.

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