Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche recanti l’addebito di corrispettiviimponibili ai fini Iva, e di somme riguardanti spese anticipate ex articolo15 del d.P.R. n. 633 del 1972.
L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. il quale,all’articolo 1, dispone che «Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registriindicati nell’annessa tariffa».

Nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, le somme anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3 del d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633 riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente (es. imposte, tasse,concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti diconservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), potrà trovare applicazione l’articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta dall’imposta di bollo, per quanto di interesse, gli atti relativi alla riscossione edal rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato


Nuove modalità per pagare il bollo sulla Fatturazione elettronica

Comunicato Stampa  Ministero dell’Economia e delle Finanze N° 224 del 28/12/2018

Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.
Il decreto firmato oggi dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, per facilitare l’adempimento da parte del contribuente prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2019


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Fatture elettroniche e marca da bollo

Marca da bollo, cosa é?
Una marca da bollo è un’imposta sostitutiva dell’IVA che viene applicata su ricevute e fatture in casi specifici quando l’importo totale supera i € 77,47.

Marca da bollo, quando si applica?
La marca da bollo da € 2,00 deve essere applicata alle ricevute e alle fatture non imponibili o esenti IVA per importi maggiori di € 77,47.
L’importo della marca da bollo va calcolato nel totale  escluso l’eventuale computo della ritenuta d’acconto.
Possono esserci dei casi in cui questa venga apposta anche in documenti a cui venga applicata l’IVA. Questo è ammissibile solo se l’importo dei beni o servizi esenti IVA è maggiore di 77,47 euro.
I casi più comuni di utilizzo della marca da bollo per la fatturazione sono per:

  • prestazioni occasionali;
  • contribuenti del regime agevolato dei vecchi minimi o forfetario (o dei nuovi minimi).

Le specifiche tecniche riportano i riferimenti normativi su come assolvere il bollo virtuale ( sez. 2.1.1.6) “Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art.6)”


Decreto del 17/06/2014 – Ministero Economia e Finanze
 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014

Art. 6 Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari

In vigore dal 26/06/2014

  1. L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti e’ corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
  2. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.
  3. L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

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