Proposta di modifica n. 10.0.100 al DDL n. 886

Per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

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Suggerimenti per la compilazione della fattura elettronica verso la PA

La legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ha introdotto l’obbligo di emissione e trasmissione delle fatture in formato elettronico per tutti gli operatori economici che cedono beni, realizzano opere o prestano servizi alle amministrazioni dello Stato. La predisposizione della fattura si attua attraverso la creazione di un file XML (eXtensible Markup Language) che deve essere strutturato sulla base delle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio di cui all’allegato A al decreto attuativo 3 aprile 2013, n. 55 (G.U. 118 del 22 maggio 2013) previsto dalla succitata legge.

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Specifiche per deleghe per i Servizi di Fatturazione

Prima di procedere alla trasmissione del file contenente i dati delle deleghe, il soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate che provvede a sottoporre il file contenente i dati delle deleghe ad una funzione di controllo di correttezza formale dei dati

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Delega per Cassetto fiscale

per agevolare l’adempimento del contribuente e uniformare il comportamento degli intermediari, con il presente provvedimento viene approvato uno specifico modulo per il conferimento/revoca della delega ai servizi di fatturazione elettronica: il modulo contiene due nuove sezioni dedicate all’indicazione, rispettivamente, dei dati dell’eventuale soggetto cui si conferisce procura per la consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale, nonché di quelli relativi alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai soggetti riconosciuti idonei all’autentica della firma del delegante, ai sensi del citato articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973.

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Fatture elettroniche e marca da bollo

La marca da bollo da € 2,00 deve essere applicata alle ricevute e alle fatture non imponibili o esenti IVA per importi maggiori di € 77,47. L’importo della marca da bollo va calcolato nel totale  escluso l’eventuale computo della ritenuta d’acconto. Possono esserci dei casi in cui questa venga apposta anche in documenti a cui venga applicata l’IVA. Questo è ammissibile solo se l’importo dei beni o servizi esenti IVA è maggiore di 77,47 euro.

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Fatture Elettroniche – Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119

Art. 10 Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica
Art. 11 Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture
Art. 12 Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse
Art. 13 Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti
Art. 14 Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA
Art. 15 Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

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Termine per la conservazione digitale dei documenti fiscali

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

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